Adesione alla seconda c.t.u. e limiti dell’omesso esame (Cass. civ. Sez. III n. 15596 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigente disciplina del giudizio di cassazione, la sentenza che abbia motivato uniformandosi a una sola delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel corso del giudizio, di esito difforme dalle altre, non è censurabile per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il vizio è deducibile esclusivamente nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., cioè quando l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’adesione alle conclusioni del secondo consulente non richiede, in sé, specifica giustificazione, quando dal nuovo parere emergano gli elementi che delineano il percorso logico seguito ed escludono la rilevanza di elementi contrari. Le doglianze che investono la valutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare un fatto storico-naturalistico omesso, prospettano un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

I proprietari di alcuni fondi rustici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, i titolari del fondo sovrastante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stati investiti, nel novembre 2014, da un movimento franoso innescatosi dal fondo posto a quota superiore. Secondo la tesi attorea, le opere edilizie ivi realizzate avevano alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale riconobbe che le opere avevano contribuito al danno in misura parziale e condannò i convenuti al pagamento di due somme, oltre spese, ordinando l’eliminazione della stradella. La Corte d’appello di Catania, disposta nuova c.t.u., in totale riforma ha rigettato le domande risarcitorie, facendo proprie le conclusioni del nuovo consulente. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della c.t.u. di appello, per aver il consulente individuato una terza causa della frana riferibile a un soggetto estraneo al giudizio, con violazione del principio dispositivo, del contraddittorio e dei criteri di riparto dell’onere probatorio. La Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, escludendo che il principio di Cass. Sez. Un. n. 3086 del 2022 — relativo alle acquisizioni documentali di iniziativa del c.t.u. — fosse pertinente: nella specie l’elemento istruttorio derivava da ispezioni e sopralluoghi eseguiti in esecuzione del mandato.

La Corte ha poi rilevato che l’accertamento del consulente non atteneva a un fatto principale gravante sui convenuti, ai quali non spettava provare la causa della frana, ma piuttosto costituiva l’accertamento negativo che il fenomeno non era causalmente correlabile alle opere dei convenuti. Non essendovi eccezione in senso proprio, ma mera difesa, restano esclusi la violazione del contraddittorio e il contrasto con l’art. 2697 cod. civ.

Il secondo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile solo quando la motivazione risulti di fatto mancante per ragioni redazionali, sintattiche o lessicali, non quando se ne evidenzi un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali. Un’eventuale erroneità ricognitiva della quaestio facti non esclude l’adempimento del dovere motivazionale, ma rende semmai sindacabile il risultato nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte ha quindi precisato che, nell’attuale contesto normativo, non può ritenersi più valido, nella sua assolutezza, il principio per cui il giudice che si uniformi alla seconda consulenza dovrebbe giustificare espressamente la preferenza rispetto alla prima: tale principio risale a epoca anteriore alla modifica dell’art. 360 n. 5 operata dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, quando era denunciabile la semplice insufficienza della motivazione. Nella specie i ricorrenti lamentavano la mancata considerazione del ruolo del costruito antropico, che costituisce però una mera valutazione e non un fatto storico-naturalistico, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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