Redditometro: non basta provare la disponibilità di altri redditi (Cass. civ. Sez. V n. 4719 del 23.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la disciplina del redditometro di cui all’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, restando a carico del contribuente la prova contraria. Questa non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, né nel semplice transito della disponibilità economica. Il contribuente è onerato di provare con idonea documentazione circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi sono stati effettivamente utilizzati, o potevano esserlo, per sostenere le spese contestate, ovvero la loro entità e la durata del relativo possesso.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2006, con cui rideterminava sinteticamente il reddito complessivo sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicatori di capacità contributiva, segnatamente un fabbricato e alcuni autoveicoli. L’Ufficio accertava un reddito di 61.749,00 euro.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Caltanissetta, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla C.t.r. della Sicilia, che confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dello strumento del redditometro, che collega alla disponibilità di determinati beni e servizi un importo, moltiplicato per un coefficiente, idoneo a individuare il reddito secondo criteri statistici e presuntivi. L’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede al quarto comma la presunzione basata su elementi certi di capacità contributiva e al sesto comma la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza di redditi esenti, soggetti a ritenuta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la disciplina configura una presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice tributario può soltanto valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni (Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019, Cass. n. 5544/2019, Cass. n. 8933/2018, Cass. n. 8539/2017, Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 930/2016 e Cass. n. 21335/2015).

Viene poi precisato il perimetro della prova contraria. Non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: la norma esige qualcosa di più, ossia la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi sono stati utilizzati, o potevano esserlo, per coprire le spese contestate. Il riferimento alla documentazione dell’entità dei redditi e della durata del possesso ancora a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la riferibilità della maggiore capacità contributiva ai redditi addotti (Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 19082/2022, Cass. n. 12600/2022, Cass. n. 12889/2018, Cass. n. 12207/2017, Cass. n. 1332/2016 e Cass. n. 8995/2014). La prova non è particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con gli estratti dei conti correnti.

Su questa base il ricorso è fondato. La C.t.r. ha dato rilievo alla sola disponibilità di un reddito d’impresa e di quello del coniuge, senza alcun cenno alla dimostrazione dell’effettivo utilizzo dei redditi diversi per sostenere le spese attenzionate, né alla presenza di indici sintomatici di tale impiego. La motivazione risulta quindi carente dell’attestazione dell’intervenuta prova contraria sotto questo profilo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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