Redditometro, possesso cavalli rileva solo se da corsa o equitazione (Cass. civ. Sez. V n. 4496 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, solo se si tratta di cavalli da corsa o da equitazione, restando esclusi i cavalli destinati ad altre attività. L’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. All’inversione dell’onere della prova segue, ove il contribuente vi abbia adempiuto, l’obbligo del giudice di compiere un esame analitico della massa documentale, senza limitarsi a giudizi sommari. È inammissibile il motivo che deduce il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia implicitamente rigettato le eccezioni, essendo configurabile solo la totale omissione di provvedimento.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’azienda agricola, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato in via sintetica, per l’IRPEF dell’anno di imposta 2007, i redditi dichiarati, sul presupposto del possesso di ventidue cavalli da corsa. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia riformava la decisione, rilevando l’omessa compilazione del reddito di impresa, la dichiarazione di un reddito complessivo esiguo e l’omessa esibizione della documentazione sulla destinazione dei cavalli.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione su cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso. Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis-1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Esaminando per primo il quarto motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ricorre solo ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento sulla domanda o sull’eccezione. Nel caso concreto la C.T.R., confermando la legittimità integrale dell’avviso, ha implicitamente rigettato le eccezioni formali del contribuente: il vizio non sussiste.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul punto (Cass. n. 6150 del 2021, n. 29952 del 2022, n. 16170 del 2018, n. 1539 del 2018), ribadita da Cass., Sez. 5, n. 27551 del 2024, secondo cui il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone che l’esame della questione vi sia stato ma sia affetto dalla pretermissione di uno specifico fatto storico o si sia tradotto in motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità; egualmente inammissibili i vizi di mancanza di motivazione dedotti con il primo e il terzo motivo, avendo il giudice di appello motivato, sia pure succintamente o implicitamente, sulle questioni proposte.
Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte richiama il principio, espresso da Cass. n. 4838 del 2024, per cui l’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare con idonea documentazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Richiama altresì Cass., Sez. 5, n. 21700 del 2020, secondo cui all’inversione dell’onere probatorio segue, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico della massa documentale, non surrogabile da giudizi sommari.
Con specifico riguardo all’indice di spesa, la Corte ribadisce che costituisce indice di particolare capacità contributiva non il generico possesso di cavalli, ma solo quello di cavalli da corsa o da equitazione (Cass., Sez. 5, n. 3254 del 2024, che richiama n. 21335 del 2015; n. 4814 del 2021). Nel caso esaminato la C.T.R. ha enunciato tali principi senza applicarli: a fronte dell’accertamento in fatto sulla tipologia dei cavalli, ha omesso l’esame della prova contraria offerta dal contribuente, fondandosi sulle risultanze generiche del verbale della Guardia di finanza. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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