Error in procedendo e specificità dei motivi: il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 13485 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di error in procedendo non si sottrae al requisito della specificità dei motivi di ricorso. Chi ne deduce la sussistenza deve rappresentare in modo preciso gli elementi e i riferimenti idonei a individuare il vizio, trascrivendo in modo essenziale i passaggi degli atti che ne costituiscono il fondamento, così da consentire il controllo sullo svolgimento dell’iter processuale senza generiche verifiche degli atti. È inoltre inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, di mancanza di motivazione o di omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Le conseguenze del danno, infine, non possono ritenersi in re ipsa, identificandosi altrimenti con l’evento dannoso e configurando un danno punitivo estraneo al nostro ordinamento.
Il Fatto
I ricorrenti convenivano il Comune davanti al giudice di primo grado per ottenere la rimozione di una condotta fognaria insistente su terreni acquistati dal medesimo ente in forza di due contratti di permuta, nei quali i lotti erano stati ceduti come edificabili. Chiedevano inoltre la riduzione del prezzo ex art. 1489 cod. civ. e il risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda qualificando l’azione come negatoria servitutis. La Corte d’Appello, in riforma, la rigettava: la domanda andava qualificata su base contrattuale e respinta perché gli acquirenti conoscevano, o potevano conoscere, la presenza della fognatura. Impugnata la sentenza, la questione approda in Cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamenta la mancata pronuncia sull’inammissibilità dei motivi di appello per novità, è inammissibile. I ricorrenti rinviano all’atto di appello e alle proprie difese nel complesso, senza individuare con precisione ciò su cui il giudice di gravame avrebbe omesso di pronunciarsi o di motivare. La Corte ribadisce che l’error in procedendo va allegato rispettando l’art. 366 cod. proc. civ., e richiama l’art. 342 cod. proc. civ. e i criteri di sinteticità indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021. Il motivo non consente il controllo senza generiche verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019, Cass. n. 3612 del 2022).
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.. La Corte osserva che i ricorrenti avevano essi stessi invocato le norme sulla vendita e che il giudice di appello decise proprio su quella base contrattuale: l’affermazione sulla legittimazione passiva del Comune è quindi incidentale, non espressione della ratio decidendi.
I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo condividono la medesima sorte. Anzitutto difetta la specificità: non è trascritto il contenuto dei contratti di permuta asseritamente inadempiuti, ciò che preclude il controllo sugli obblighi assunti dall’ente. Nel merito, i motivi contestano l’accertamento di fatto sulla visibilità del pozzetto di ispezione, che fonda la conoscenza della fognatura. La Corte richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso che mascheri una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. n. 34476 del 2019).
Quanto all’art. 1489 cod. civ., la Corte ne richiama il testo: l’azione presuppone oneri o diritti non apparenti che diminuiscano il libero godimento. Ma la Corte d’Appello ha escluso che la condotta fognaria incida sull’utilizzabilità attuale dei beni, essendo la limitazione solo eventuale. Le conseguenze dannose non sono in re ipsa: diversamente si configurerebbe un danno punitivo, estraneo al nostro ordinamento (Sezioni Unite n. 26972 del 2008, n. 16601 del 2017). Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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