Pertinenze non catastalmente indicate e limiti della presunzione ex art. 2912 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 16216 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata, l’estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata ex art. 2912 cod. civ. non opera, di norma, quando la pertinenza sia dotata di autonomi dati identificativi catastali non espressamente menzionati nell’atto di pignoramento, in difetto di ulteriori e univoci elementi contrari ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro “D” della nota di trascrizione o nello stesso atto di pignoramento. La sufficienza delle rettifiche o integrazioni operate dal creditore con la nota di trascrizione, rispetto all’enunciazione dei dati catastali contenuta nell’atto di pignoramento, costituisce accertamento di fatto demandato al giudice di merito e la sua censura è, di norma, preclusa in sede di legittimità.

Il Fatto

Una banca aveva pignorato alcuni immobili di una società e di altri debitori esecutati, dichiarando contestualmente di voler sottoporre a esecuzione anche pertinenze e accessioni del complesso immobiliare. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver chiesto alla creditrice procedente di rettificare la nota di trascrizione e aver disposto verifiche tecniche tramite c.t.u., aveva respinto l’istanza di estinzione della procedura.

Gli esecutati proposero opposizione agli atti esecutivi, deducendo l’incertezza assoluta sull’identificazione del bene per l’omessa indicazione del subalterno corrispondente a un piazzale di servizio. Il Tribunale di Locri rigettò l’opposizione, ritenendo possibile accertare, tramite il quadro “D” della nota di trascrizione, la continuità tra i subalterni e la sottoposizione a pignoramento anche del piazzale identificato al sub 1. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso, perché depositato tardivamente rispetto al termine applicabile, non trovando la sospensione feriale applicazione alle opposizioni esecutive nemmeno nei gradi di impugnazione. Da tale tardività deriva, per la preclusione di cui all’art. 370 cod. proc. civ., l’inammissibilità anche della memoria depositata dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è respinto ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza elementi per mutarne l’orientamento. La Corte ribadisce che l’errore sui dati catastali non provoca la nullità del pignoramento se non genera incertezza assoluta sull’identità del bene e se permangono elementi idonei a escluderla, con continuità tra vecchi e nuovi dati catastali.

Richiamando Cass. n. 13701/2023 e Cass. n. 11272/2014, la Corte conferma che gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 cod. civ. a pertinenze e accessioni, ma che la mancata indicazione dei dati catastali propri di una pertinenza, a fronte dell’indicazione di quelli diversi di altri beni, integra, in difetto di ulteriori elementi univoci, una diversa risultanza dell’atto idonea a rendere inoperante la presunzione. Nella specie il giudice di merito ha accertato in fatto il legame funzionale e l’intenzione creditoria desumibile dal testo dell’atto e dal quadro “D”.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non indica dove abbia sottoposto al giudice dell’opposizione l’eccezione sul mancato rispetto dei termini, né trascrive o riassume l’atto nel rispetto del principio di autosufficienza. Anche il terzo motivo è inammissibile: la statuizione sulle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per motivazione inesistente o illogica, violazione dei parametri o ultrapetizione; nella specie la censura è generica e si risolve in un “non motivo”, prospettando la caducazione solo come conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso. All’inammissibilità non segue condanna alle spese, data l’inammissibilità del controricorso, ma la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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