Ricorso inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 4540 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si appunta su questioni diverse da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, è inammissibile, in contrasto con il principio di specificità e riferibilità della censura alla decisione stessa. L’eccezione di giudicato esterno, ancorché meramente assertiva, impone al giudice di legittimità di verificarne l’effettiva esistenza, potendo tale accertamento essere svolto anche d’ufficio; tuttavia il giudicato deve emergere da atti prodotti nel giudizio di merito o, se formatosi successivamente, da documenti depositati con il ricorso o fino all’udienza. Nel caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2011 il dante causa della ricorrente convenne in giudizio l’intimato davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale. Premetteva che con scrittura privata del 1991 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto alcuni immobili e che l’atto era stato in realtà sottoscritto dal fratello gemello dell’amministratore unico della società promittente venditrice. Chiedeva pertanto la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento e, in via gradata, il risarcimento del danno ovvero la risoluzione del contratto con restituzione delle somme versate.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettò l’appello, ritenendo l’appellato privo di legittimazione passiva per difetto di prova della sottoscrizione del preliminare e infondata la pretesa risarcitoria. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si censurava il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva e si invocava un giudicato formatosi sulla sottoscrizione del preliminare ad opera dell’intimato. Il Collegio osserva che i giudici di merito hanno fondato la decisione non già sulla legittimazione in sé, ma sulla mancata dimostrazione della perdita incolpevole dell’originale e della sottoscrizione dell’atto da parte dell’intimato in luogo del legale rappresentante della società intestataria. La Corte territoriale ha quindi usato l’espressione difetto di legittimazione passiva in senso improprio, avendo evocato in giudizio un soggetto che, allo stato degli atti, non risultava obbligato al trasferimento perché non sottoscrittore.
Da qui l’inammissibilità della censura, che non attinge la ratio decidendi e si appunta su una questione, quella del giudicato, di cui non vi è menzione nella sentenza e che non viene adeguatamente illustrata. La Corte richiama il principio secondo cui i motivi di cassazione devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, n. 11530 del 2002).
Quanto al giudicato esterno, il Collegio ribadisce che esso è assimilabile agli elementi normativi e il suo accertamento, mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, corrispondendo a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni (Cass., Sez. 3, n. 25432 del 2017). Tuttavia tale giudicato deve emergere da atti prodotti nel giudizio di merito o, se formatosi successivamente, da documenti depositati con il ricorso o fino all’udienza (Cass., Sez. U, n. 13916 del 2006; Cass., Sez. U, n. 24664 del 2007), ciò che nella specie non è avvenuto.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Le censure tentano di spostare l’attenzione sulla riferibilità della prova della perdita incolpevole dell’originale alla domanda di esecuzione in forma specifica, piuttosto che alla domanda di risoluzione e risarcimento, senza considerare che la risoluzione presuppone un contratto riconducibile al soggetto evocato in giudizio, circostanza ritenuta non provata. La Corte ricorda che la censura di violazione di legge che alleghi in realtà un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e involge la tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 640 del 2019).
Sul terzo motivo, in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (Cass., Sez. 5, n. 26860 del 2014; Cass., Sez. 5, n. 11439 del 2018), incombenza rimasta inadempiuta. Il ricorso è dunque rigettato. La Corte applica inoltre gli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 27195 del 2023, e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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