Medici specializzandi, prescrizione decorre dalla legge n. 370/1999 (Cass. civ. Sez. III n. 16139 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’inadempimento dello Stato italiano era, già dal 1982, chiaro, inequivoco e non dubitabile, sì che il danneggiato non può invocare la sola ignoranza del proprio diritto per differire l’exordium praescriptionis. La sentenza Emmott non preclude l’eccezione di prescrizione quando non fu lo Stato, con il proprio contegno, a determinare la tardività del ricorso. La questione di diritto da tempo risolta e la reiterazione di ricorsi identici, già rigettati, integrano gli indici di abuso dello strumento processuale.

Il Fatto

Nel 2014 un ampio gruppo di medici specialisti convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti. I ricorrenti, immatricolati alle scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1975 e il 1992, esponevano di non avere percepito alcuna remunerazione durante il periodo di formazione. Rilevavano che le direttive comunitarie avevano imposto un’adeguata retribuzione e che l’Italia vi aveva dato tardiva e parziale attuazione con la legge n. 257/1991, chiedendo il ristoro del danno subito.

Il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per prescrizione del credito; la Corte d’appello di Roma respinse il gravame e condannò gli appellanti alle spese. Due ricorsi sono stati proposti per cassazione e le amministrazioni hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi con cui si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello dichiarato la prescrizione senza considerare tre raccomandate depositate con l’atto di appello. Il motivo è inammissibile: la produzione era avvenuta in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e non è chiarito se e quando quei documenti fossero stati versati in primo grado, come impone l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ..

Respinta la censura di motivazione apparente — il giudice del merito non è tenuto a esaminare ogni argomento della parte quando decide in base a una ragione assorbente — la Corte affronta il nucleo sostanziale. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 riconobbe la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La Corte richiama il consolidato orientamento (Ordinanza n. 6606 del 2014, Ordinanza n. 2958 del 2024, Sezioni Unite n. 17619 del 2022).

Quanto alla sentenza Emmott, invocata dai ricorrenti, la Corte osserva che essa è puntualmente conforme al principio applicato: lo Stato inadempiente può opporre l’eccezione di prescrizione se non fu il suo comportamento a causare la tardività del ricorso, e l’accertamento della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo quando tale violazione è fuori di dubbio. Nella specie l’inadempimento statale era non dubitabile, non discutibile e risultante ictu oculi, poiché il termine di attuazione era spirato il 31 dicembre 1982.

La Corte esamina quindi l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dichiarandola manifestamente irrilevante, essendo la questione già risolta in oltre duecento fattispecie identiche, anche su ricorsi dello stesso difensore (Ordinanza n. 24144 del 2024). Sulle spese, il motivo è inammissibile e infondato: nel litisconsorzio facoltativo il valore della causa si determina in base al petitum più elevato, e il calcolo conferma la correttezza della liquidazione disposta in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 345 c.p.c.

Tutte le 812 sentenze sull'art. 345 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *