Udienze di mero rinvio e compenso al difensore d’ufficio dell’irreperibile (Cass. civ. Sez. II n. 4539 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile alle udienze di mero rinvio non incide sull’an del diritto al compenso, ma soltanto sulla sua quantificazione. L’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 richiama integralmente l’art. 82 e non pone alcuno sbarramento legato alla natura delle attività svolte. L’art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014 esclude dal novero delle udienze computabili quelle di mero rinvio, ma opera sul piano del quantum. Nel processo penale l’assistenza del difensore è sempre obbligatoria e questi svolge attività anche con la sola necessaria presenza. Il giudice deve pertanto valutare l’impegno professionale complessivamente profuso, non negare il compenso.
Il Fatto
Un avvocato chiede al Tribunale, sezione penale dibattimentale, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese per l’attività difensiva d’ufficio svolta nell’interesse di un imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il Tribunale rigetta con decreto e l’istante propone ricorso in opposizione davanti alla sezione civile del medesimo Tribunale.
Il giudice dell’opposizione rigetta a sua volta, sul presupposto che il difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, rese necessarie per le ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, e come tali escluse dalla liquidazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014. Contro tale ordinanza il difensore ricorre per cassazione con un unico motivo; il Ministero della Giustizia resta intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dall’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio della persona irreperibile e rinvia all’art. 82, il quale impone di osservare la tariffa professionale tenendo conto della natura dell’impegno e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il collegio richiama poi l’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, che liquida il compenso per fasi — studio, fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale — e osserva che nessuno sbarramento è posto dal legislatore in ordine alla natura delle specifiche attività svolte. Le attività incidono soltanto sulla valutazione del quantum, come conferma lo stesso art. 82, che richiama l’impegno professionale profuso.
Il secondo capoverso dell’art. 12 precisa che si tiene conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio. Da ciò la Corte deduce che la partecipazione alle udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma, ma semmai sulla sola quantificazione, insieme agli ulteriori criteri del comma 1.
In termini conformi si era già espressa la Corte, con la sentenza Cass., Sez. 6-2, 10/9/2020, n. 18791, secondo cui il tempo necessario allo svolgimento della prestazione rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso maturato e non può comportarne il diniego in ragione della asserita brevità.
La Corte conclude che ha errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa sul presupposto della natura di mero rinvio delle quattro udienze: nel processo penale l’assistenza del difensore è sempre obbligatoria e questi svolge attività anche con la sola presenza necessaria. Nella specie i rinvii erano serviti alle ricerche dell’imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio. Il giudice avrebbe inoltre dovuto valutare quali ulteriori attività il difensore avesse potuto compiere, anche in relazione al momento della nomina.
Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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