Nullità del contratto per illegittimità del concorso e recupero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4567 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la procedura concorsuale costituisce l’atto presupposto del contratto individuale e ne condiziona la validità: sia l’assenza sia l’illegittimità delle operazioni concorsuali comportano la nullità del contratto stipulato in esito ad esse, per violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001, attuativa del principio di cui all’art. 97, comma 4, Cost., con applicazione del disposto di portata generale dell’art. 36 del medesimo decreto. La nullità è originaria e rilevabile d’ufficio, non impedita dall’eventuale affidamento del candidato, che può rilevare solo a fini risarcitori. L’accordo di risoluzione consensuale del rapporto, ancorché qualificato dalle parti come non revocabile, non sana i vizi genetici dell’intesa né vale come acquiescenza dell’Amministrazione alla definitività dell’inquadramento; la P.A., tenuta al rispetto della legalità, deve annullare l’inquadramento illegittimo e ripetere le somme corrisposte senza titolo.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente della Regione Puglia con qualifica dirigenziale, era cessato dal servizio nel 2005 in virtù di un contratto di risoluzione consensuale stipulato nel 2004 ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 7 del 2002, con erogazione di un incentivo all’esodo. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013, che aveva travolto la procedura concorsuale interna, era stato ripristinato il suo inquadramento nella ex VIII qualifica funzionale. La Regione aveva quindi chiesto la restituzione di quanto corrisposto, pari a € 366.370,66.

Il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarandolo non tenuto alla restituzione; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 685/2024, aveva rigettato l’appello della Regione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ritenuto ammissibile, in quanto articolato con riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata e nel rispetto dei criteri di sufficienza e specificità. Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la procedura concorsuale è atto presupposto del contratto individuale e ne condiziona la validità, con la conseguenza che l’illegittimità delle operazioni concorsuali comporta la nullità del contratto stipulato in esito ad esse.

Il giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato era vincolante e la corte territoriale avrebbe dovuto conformarvisi. L’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso derivi nel rapporto tra le parti. La Corte ribadisce inoltre che, in materia di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento in autotutela del concorso determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, del contratto di lavoro. Il successivo accertamento della mancanza dei requisiti può rilevare solo a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’Amministrazione, ma non impedisce a quest’ultima di far valere l’assenza di un vincolo contrattuale per violazione di disposizioni imperative poste a tutela di interessi pubblici.

Ne deriva che la Regione era tenuta, in esecuzione del giudicato, ad annullare l’inquadramento dirigenziale e a recuperare quanto indebitamente percepito. L’accordo di risoluzione consensuale non giustifica la decisione di appello: la fattispecie prevista dalla legge regionale non si era perfezionata, difettando il presupposto della qualifica dirigenziale. Il riconoscimento di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva è affetto da nullità, con conseguente obbligo della P.A. di ripetere le somme corrisposte senza titolo. Gli atti di risoluzione consensuale, espressione di volontà negoziale, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e il mancato rispetto dei requisiti previsti li ha resi nulli per violazione di legge.

La Corte esclude poi che l’intesa negoziale, ove qualificata come transattiva, potesse prevalere sulla decisione del giudice amministrativo: l’accordo non era stato reso noto al giudice amministrativo e, in presenza di giudicato formatosi su sentenza non impugnata, la situazione accertata diviene intangibile. Irrilevanti sono la mancanza di una riserva di efficacia dell’atto di risoluzione all’esito del contenzioso e l’esclusione della revocabilità dell’accordo, che concerneva il semplice incontro delle volontà ma non poteva sanare vizi genetici. Nemmeno la legge regionale e l’accordo possono qualificarsi come sopravvenienze idonee a impedire l’esecuzione del giudicato, trattandosi di eventi anteriori alla sua formazione.

La sentenza di appello è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese, essendo rimaste assorbite le ulteriori domande subordinate e gradate proposte dal lavoratore, che richiedono accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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