Accertamento sintetico, prova contraria del contribuente e onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 11998 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di desumere l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza della dichiarazione anche dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente, e quindi dalla anagrafe tributaria. Il contribuente che contesti la correttezza del dato numerico utilizzato per il calcolo è tenuto a offrire prova contraria specifica e documentata, non essendo sufficienti deduzioni generiche. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non quando venga censurata la valutazione delle prove compiuta in sentenza.
Il Fatto
La Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui determinava, con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione degli indici dei decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992, il reddito da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2008.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che respingeva il ricorso. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 4503/06/19 del 2 dicembre 2019. Contro tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. Contestava che la CTR avesse respinto il motivo di appello con cui aveva contestato la determinazione reddituale, deducendo che gli interessi passivi corrisposti sul mutuo della residenza secondaria ammontavano a 6.250 euro e non a 21.522 euro.
Secondo il ricorrente, l’Ufficio avrebbe dovuto provare l’esattezza del dato numerico usato per il calcolo, a fronte di una specifica contestazione, mentre i giudici d’appello avevano ritenuto che spettasse al contribuente dimostrare l’errore degli accertatori.
La Corte ha giudicato il ricorso infondato. La CTR aveva accertato che l’Agenzia si era avvalsa dei dati risultanti dall’anagrafe tributaria e che il contribuente non aveva offerto idonea prova contraria, essendosi limitato a dedurre fatti generici privi di documentazione. L’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 consente espressamente all’Ufficio di desumere l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza della dichiarazione anche dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente, che a sua volta prevede il controllo sulla scorta dei dati raccolti e comunicati dall’anagrafe tributaria.
Nessuna violazione dell’art. 38 è stata dunque commessa dal collegio di secondo grado, che non ha nemmeno invertito l’onere probatorio, avendo invece liberamente apprezzato le prove offerte hinc et inde e giudicato prevalenti quelle dell’Amministrazione finanziaria. La Corte richiama il costante insegnamento nomofilattico secondo cui l’inosservanza dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non quando formi oggetto di censura la valutazione delle prove compiuta in sentenza (Cass. n. 9392/2025, Cass. n. 33231/2024, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 17287/2022).
L’interpretazione e l’apprezzamento del materiale istruttorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024, Cass. n. 36298/2023, Cass. n. 15319/2022). Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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