Omessa pronuncia sul motivo di appello non delibato dalla CTR (Cass. civ. Sez. V n. 19240 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non quando la decisione adottata, pur priva di specifica argomentazione, comporti la reiezione della pretesa fatta valere. Una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile solo quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. A prescindere dalla forma di assorbimento, la relativa declaratoria esige la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano. Ove tale indicazione manchi, si è in presenza di omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Roma una intimazione di pagamento emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a cinque cartelle conseguenti all’iscrizione a ruolo di somme pretese a titolo di Irap, Irpef e tassa rifiuti. Deduceva l’estinzione delle pretese tributarie per effetto dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012, per essere decorso il termine di duecentoventi giorni dall’istanza di sospensione legale presentata con il reclamo-ricorso.

La CTP dichiarava inammissibile l’istanza di estinzione, ritenendola tardivamente proposta solo nelle memorie conclusionali, e accoglieva parzialmente il ricorso per la prescrizione di una delle cartelle. La CTR confermava la decisione di primo grado, sul presupposto della genericità dell’appello e dell’implicito rigetto delle ulteriori questioni. Il contribuente ricorreva per cassazione; l’Agenzia delle entrate-Riscossione non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in tre motivi, tutti incentrati sull’estinzione del credito erariale ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012: il primo denuncia l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla estinzione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); il secondo la violazione degli art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992; il terzo l’omesso esame di un documento decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

La Corte richiama la nozione consolidata di omessa pronuncia. Il vizio sussiste solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Non ricorre, invece, quando la decisione adottata, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto: in tal caso è ravvisabile una statuizione implicita di rigetto, purché la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 2151 del 2021, Cass. n. 7662 del 2020, Cass. n. 2153 del 2020).

Quanto all’assorbimento, la Corte distingue quello proprio, che rende superflua la decisione della domanda assorbita, da quello improprio, che esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni (cfr. Cass. n. 2953 del 2025). In ogni caso, la declaratoria di assorbimento esige la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano; in difetto, si configura omissione di pronuncia con nullità della decisione sul punto (cfr. Cass. n. 26507 del 2023).

Nel caso concreto la sentenza impugnata è viziata per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello. La CTP aveva dichiarato espressamente inammissibile l’eccezione di estinzione, sul presupposto della sua tardività. Tale statuizione era stata fatta oggetto di specifica censura con il motivo di gravame, nel quale si rilevava trattarsi di fattispecie estintiva verificatasi ex lege nel corso del giudizio. Rispetto a quel motivo la CTR non ha reso alcuna risposta, fondandosi sulla acritica condivisione della pronuncia di primo grado in punto di prescrizione.

La Corte esclude che possa ravvisarsi un rigetto implicito. Manca la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto, poiché la CTR non ha fatto riferimento alla questione controversa. Inoltre, la decisione in punto di prescrizione non costituisce antecedente logico dell’estinzione ex art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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