Raddoppio dei termini di accertamento e comunicazione della notizia di reato (Cass. civ. Sez. V n. 4572 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il c.d. raddoppio dei termini ex art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 presuppone la verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla comunicazione della notizia di reato che ha dato origine al procedimento penale. Ove tale comunicazione risulti intervenuta entro il termine ordinario di accertamento relativo al periodo d’imposta considerato, il giudice deve valutarne gli effetti ai fini della decisione. È quindi erronea la sentenza di appello che ometta tale verifica applicando una disciplina diversa. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per il periodo d’imposta 2010, erano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati, costi per operazione inesistenti e costi non inerenti per ammortamenti indeducibili. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento.

L’Ufficio proponeva appello. La CTR della Campania confermava la decisione di primo grado, applicando la diversa disciplina di cui all’art. 1, comma 132, legge n. 208/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi; resisteva la società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte ha respinto la doglianza, richiamando il principio secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass., 01/03/2022, n. 6758). Nel caso di specie, dalla lettura della pronuncia impugnata l’iter logico e le argomentazioni risultano ampiamente ricostruibili.

Il secondo motivo censurava l’omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato che il controllo aveva avuto origine nell’ambito di un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per l’operare del limite della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni fossero diverse (Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).

Il terzo motivo, invece, è stato accolto. L’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015, avendo la CTR ritenuto l’Amministrazione decaduta dal potere di accertamento, mentre l’avviso relativo all’anno d’imposta 2010 era stato notificato in data 27 luglio 2018 e ricadeva, secondo la prospettazione dell’Ufficio, nel campo di applicazione della normativa sul raddoppio dei termini, essendo la denuncia di reato trasmessa nel 2014.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Dagli atti emerge che l’Amministrazione, anche nell’avviso di accertamento impugnato, faceva riferimento all’instaurazione di un procedimento penale iscritto nel 2014, anche nei confronti del legale rappresentante della società. La CTR doveva pertanto considerare la comunicazione della notizia di reato, intervenuta entro il termine per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, e valutarne gli effetti ai fini della sussistenza dei requisiti previsti ex lege per il c.d. raddoppio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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