La rottamazione delle cartelle non estingue il giudizio sull’avviso di accertamento in caso di riscossione frazionata (Cass. civ. Sez. 5 n. 12573 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225/2016, concerne esclusivamente i carichi affidati agli agenti della riscossione e non anche le liti tributarie pendenti aventi ad oggetto gli atti impositivi retrostanti ai ruoli rottamati. La cessazione della materia del contendere è ammessa soltanto quando il carico definito riguardi l’intera pretesa tributaria oggetto di causa. Ne consegue che, in caso di adesione alla rottamazione di un’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata la riscossione frazionata deve proseguire, sussistendo l’interesse delle parti alla decisione nel merito per la frazione di pretesa non definita.
Il Fatto
Sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio del Registro notificava alla società contribuente un avviso di liquidazione per la mancata registrazione di numerosi contratti, relativi agli anni d’imposta dal 1993 al 1998, liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni. La società impugnava l’atto e, dopo la soccombenza nei primi due gradi del giudizio, la Corte di cassazione, con sentenza del 2015, respingeva parte dei motivi e rinviava la causa alla Commissione Tributaria Regionale per i profili rimasti assorbiti.
In sede di rinvio, il giudizio veniva riassunto e la società aderiva alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, producendo la documentazione relativa al pagamento. La CTR dichiarava, quindi, l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, compensando le spese. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016 e degli artt. 44 e 46 d.lgs. n. 546/1992. La società aveva aderito alla rottamazione per due cartelle di pagamento: la prima riguardava ruoli da accertamento estranei alla presente controversia; la seconda derivava, invece, dall’iscrizione a ruolo provvisoria di un terzo delle somme accertate con l’atto impositivo oggetto della lite.
La Suprema Corte precisa che la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016 riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione e non gli atti impositivi retrostanti, sicché non opera direttamente sulle liti pendenti. Pertanto, quando il contribuente rottami un carico contenente un’iscrizione a titolo provvisorio, il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento deve proseguire, poiché residua l’interesse alla decisione per la parte di pretesa non coperta dalla definizione.
La Corte richiama il proprio recente indirizzo, secondo cui la cessazione della materia del contendere è ammessa solo se il carico definito riguarda l’intera pretesa tributaria oggetto di causa. Nel caso di specie, trattandosi di esecuzione frazionata, l’adesione alla rottamazione non copriva l’intero importo della pretesa e, pertanto, il giudice del rinvio ha erroneamente pronunciato l’estinzione del giudizio.
Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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