Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 4581 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è idoneo solo se si concretizza in una critica specifica della decisione impugnata, indicando esplicitamente le ragioni per cui essa è errata. Il motivo che non consideri le ragioni poste a fondamento della pronuncia e non le contesti è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. È pertanto inammissibile il ricorso che si appunti su questioni estranee all’ordito motivazionale della sentenza, senza muovere alcuna censura alla ratio decidendi che la sorregge.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli dal concessionario della riscossione, emessa a seguito di ordinanza ingiunzione dell’Agenzia delle Dogane per sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dell’art. 19 d. Lgs. n. 374 del 1990. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.

Il ricorso per cassazione del contribuente veniva accolto con ordinanza di questa Corte e, riassunto il giudizio, la CTR della Campania rigettava nuovamente l’appello e compensava le spese. Il contribuente ricorre quindi in Cassazione con due motivi; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’illegittimità e nullità della sentenza impugnata, perché la CTR avrebbe affermato che la competenza giurisdizionale non spetta alle commissioni tributarie ma al giudice ordinario, omettendo di considerare che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2007, quando la competenza era radicata davanti alle commissioni tributarie.

Il secondo motivo si incentra sull’omessa valutazione, in violazione dell’art. 58, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo documento prodotto in appello, di cui il ricorrente assume di essere venuto a conoscenza solo in data 9 febbraio 2011 e che ritiene decisivo.

Entrambe le censure sono dichiarate inammissibili. Esse non colpiscono l’ulteriore ratio decidendi espressa dal giudice di appello, secondo cui il contribuente non impugna la cartella esattoriale per vizi propri, ma censura l’atto prodromico non tributario di irrogazione di una sanzione amministrativa, rispetto al quale non sussiste la giurisdizione tributaria.

La Corte richiama il principio per cui è necessario contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 19989 del 2017). Il diritto di impugnazione è esercitato in modo idoneo solo quando i motivi si concretizzano in una critica della decisione e nell’esplicita indicazione delle ragioni della sua erroneità, dovendosi considerare nullo il motivo che non consideri le ragioni che sorreggono la pronuncia.

In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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