Scorrimento della graduatoria e diritto all’assunzione a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4580 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante alla assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto in favore di un soggetto dichiarato idoneo non vincitore. Tale obbligo deriva dal bando o da una apposita determinazione dell’amministrazione di rendere disponibile il posto e di coprirlo senza una nuova procedura. Il diritto all’assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: la perdurante efficacia della graduatoria e la decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire posti vacanti. La successiva richiesta di autorizzazione regionale all’assunzione a tempo indeterminato e la relativa concessione perfezionano tale fattispecie, in assenza di un contrarius actus che revochi l’esigenza di copertura del posto.

Il Fatto

La vicenda riguarda una lavoratrice inserita, quale prima candidata utilmente collocata, in una graduatoria concorsuale approvata da una azienda sanitaria nel 2015 per l’assunzione a tempo indeterminato. L’amministrazione aveva inizialmente utilizzato la graduatoria per un’assunzione a termine, in vigenza del blocco delle assunzioni. Cessato il blocco, nel giugno 2017 l’azienda ha richiesto alla Regione l’autorizzazione alla copertura del posto a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria stessa.

La lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 160/2020, ha respinto la domanda, ritenendo che la richiesta di autorizzazione, in quanto postuma, non fosse idonea a dimostrare la volontà originaria di assumere a tempo indeterminato e che essa non vincolasse l’amministrazione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione richiama anzitutto l’orientamento consolidato secondo cui lo scorrimento della graduatoria postula l’esercizio prioritario di una discrezionalità della p.a. nel coprire il posto disponibile. Non esiste un obbligo assoluto di avvalersi della graduatoria: il diritto all’assunzione sorge solo con il perfezionamento di una fattispecie complessa, data dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti.

La Corte ritiene che tale fattispecie sia configurabile nel caso concreto. La volontà di coprire il posto mediante scorrimento non è stata espressa al momento dell’assunzione a termine, ma nel momento successivo in cui, cessato il blocco delle assunzioni, l’azienda ha chiesto alla Giunta Regionale l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato avvalendosi della graduatoria in cui la lavoratrice risultava prima candidata utile.

In quel frangente la lavoratrice era in servizio con rapporto a termine e, con la richiesta e la successiva concessione dell’autorizzazione regionale, venivano a perfezionarsi tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: scopertura del posto e volontà di coprirlo mediante utilizzazione della graduatoria del concorso. La Corte richiama il principio per cui le determinazioni organizzative e le misure di gestione dei rapporti sono assunte dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con obbligo di correttezza e buona fede.

La ratio decidendi della Corte d’Appello, che escludeva la volontà di assunzione a tempo indeterminato dalla richiesta di autorizzazione qualificata come postuma, non tiene conto di tali principi. L’atto del giugno 2017, con cui si chiedeva la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato senza oneri aggiuntivi, era espressione inequivocabile di quella volontà; l’autorizzazione regionale del gennaio 2018 ha rimosso ogni residuo ostacolo allo scorrimento, senza che l’esigenza di copertura fosse mai revocata con un contrarius actus.

La sentenza impugnata, non avendo colto il perfezionarsi della fattispecie complessa, si è discostata dall’indirizzo della Corte. Il terzo motivo è pertanto accolto, con reiezione dei restanti; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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