Ambiguità del rinvio d’udienza e interpretazione utile degli atti processuali (Cass. civ. Sez. I n. 4587 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ambiguità del provvedimento con cui il giudice rinvia l’udienza non ne comporta l’inefficacia o l’inammissibilità, ove possa essere superata mediante una interpretazione complessiva dell’atto. Nell’interpretazione degli atti processuali, e segnatamente delle formule di rinvio adottate nel periodo dell’emergenza pandemica, il giudice ha il dovere di preferire il significato che consente una pronuncia sul merito anziché quello che impone una definizione di mero rito. La regola dell’interpretazione utile è imposta sia dall’art. 1367 cod. civ. sia dal diritto europeo, per effetto dell’art. 6, par. 3, TUE, che recepisce il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale. Assume rilievo decisivo la condotta processuale della parte, che manifesta in modo inequivocabile la volontà di proseguire il giudizio e di ottenere una decisione nel merito.
Il Fatto
Una società sanitaria privata otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento di fatture relative agli anni 2009 e 2015. La struttura sanitaria proponeva opposizione, contestando la debenza delle somme per effetto dello sconto tariffario e della regressione tariffaria applicati, e deducendo la propria estraneità alla mancata emissione della nota di credito richiesta dalla convenuta.
Dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni, sopravvenuta l’emergenza sanitaria, il tribunale disponeva la sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nessuna parte depositava le note nel termine. All’udienza successiva il giudice rinviava la causa “per i medesimi incombenti”; a quella ulteriore, riscontrata l’assenza delle parti, dichiarava la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che l’udienza dovesse tenersi in presenza e che la nota scritta depositata dalla opponente non potesse essere considerata perché non autorizzata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i tre motivi, trattati congiuntamente per connessione. Il punto di partenza è la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ambiguità dell’atto processuale non ne determina l’inefficacia o l’inammissibilità, ove sia superabile con una lettura complessiva dell’atto, in ossequio al principio per cui il giudice nazionale deve preferire le interpretazioni che consentono una pronuncia sul merito.
La Corte richiama la Sez. III n. 28811 del 2019, l’ordinanza n. 15274 del 2019 e la giurisprudenza convenzionale sul divieto di eccessi del formalismo, da Corte EDU, Trevisanato c. Italia, 2016. Sul versante interno, viene evocata la Sez. Un. n. 26242 del 2014, che ha affermato il superamento della primazia del rito rispetto al merito, e la Sez. III n. 14810 del 2024, che ha valorizzato il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. a fronte della successiva attività processuale della parte.
Nel caso concreto, la formula “per i medesimi incombenti” usata dal tribunale era oggettivamente ambigua: poteva riferirsi tanto alle attività da compiersi in udienza quanto alla modalità cartolare della stessa. La Procura generale ha qualificato l’espressione come mera formula di stile, cui non accede necessariamente il significato apparente. La Corte ritiene che, nell’incertezza, dovesse essere attribuito il significato compatibile con la sopravvivenza del processo.
Decisiva è la condotta processuale dell’opponente, che ha depositato note scritte il 15 ottobre 2020 manifestando in modo inequivocabile la volontà di proseguire il giudizio e di ottenere una decisione di merito. La Corte richiama in tal senso la Sez. II n. 32827 del 2023, che ha riconosciuto natura ordinatoria al termine per il deposito delle note, e la Sez. lav. n. 23565 del 2024, sul contraddittorio quale interlocuzione anche del giudice.
Il tribunale, preso atto della volontà della parte, avrebbe dovuto semplicemente rinviare l’udienza per garantire parità e contraddittorio, non dichiarare l’estinzione. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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