Incompetenza territoriale: eccezione tardiva e radicamento della competenza innanzi al giudice adito (Cass. civ. Sez. 3 n. 19331 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile è un’eccezione in senso stretto, che deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, e deve contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando per ciascuno il giudice ritenuto competente. L’onere di contestazione comprende anche l’onere di fornire prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno. È tardiva, e quindi inammissibile, l’eccezione di incompetenza fondata sull’esistenza di un foro convenzionale ex art. 28 c.p.c. sollevata per la prima volta in una memoria ex art. 171-ter c.p.c., non potendo le memorie integrative ampliare il thema decidendum dell’eccezione. In mancanza di un tempestivo rilievo officioso nei termini di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., il giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o proposti tardivamente, con conseguente radicamento della competenza innanzi al giudice adito.
Il Fatto
Una società, incorporata successivamente da altra società consortile, proponeva dinanzi al Tribunale di Velletri un’azione di ripetizione di indebito nei confronti della propria società consortile affidante, chiedendo la restituzione di contributi versati in assenza di titolo. La convenuta si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, indicando quale foro competente quello di Pescara, luogo della propria sede legale, sulla base del criterio del forum destinatae solutionis.
Solo con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., la società convenuta eccepiva per la prima volta l’incompetenza anche sotto il profilo del foro dell’insorgenza dell’obbligazione e, altresì, l’esistenza di una clausola di elezione del foro di Pescara contenuta nel contratto di affidamento. Il Tribunale di Velletri accoglieva l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pescara. Avverso tale ordinanza, la società incorporante proponeva regolamento di competenza, deducendo l’inefficacia e la tardività dell’eccezione avversaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, ha preliminarmente escluso la sua inammissibilità, rilevando che le censure proposte attengono esclusivamente alla risoluzione della questione di competenza e non al merito della domanda di ripetizione d’indebito.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri di collegamento facoltativi. Ha quindi rilevato che l’eccezione formulata nella comparsa di costituzione era incompleta, in quanto la convenuta non aveva contestato l’applicabilità del criterio di cui all’art. 19 c.p.c., né sotto il profilo della sussistenza di uno stabilimento nel foro del giudice adito, né aveva argomentato in ordine al foro dell’insorgenza dell’obbligazione ai sensi dell’art. 20 c.p.c.
La Corte ha inoltre precisato che le eccezioni formulate per la prima volta con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., sia quella relativa al foro dell’insorgenza sia quella fondata sull’esistenza di un foro convenzionale, erano tardive, non potendo le memorie integrative ampliare il contenuto delle eccezioni già proposte. Quanto al foro convenzionale, la Corte ha ribadito che esso dà luogo a un’ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile, con la conseguenza che, ove non eccepito nella comparsa di risposta, il giudice non può rilevarlo d’ufficio.
La decisione si fonda, infine, sulla nuova formulazione dell’art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, che colloca il termine per il rilievo officioso dell’incompetenza nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. Non essendo stato effettuato tale rilievo, né essendo valida l’eccezione proposta tardivamente, la competenza del Tribunale di Velletri deve considerarsi definitivamente radicata. L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente cassata, con dichiarazione della competenza del giudice originariamente adito e condanna della controricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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