Accertamenti bancari: verifica analitica delle prove e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. civ. Sez. V n. 4697 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 d.P.R. n. 633/1972, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, ma il giudice di merito è tenuto a una verifica altrettanto analitica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite, dandone compiutamente conto in motivazione. Non è sufficiente una valutazione per categorie o per gruppi di movimentazioni, né l’appiattimento sulle valutazioni già espresse dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice del rinvio che si limiti ad affermazioni apodittiche e generiche, omettendo l’esame funditus della documentazione prodotta, incorre nel medesimo deficit motivazionale già censurato, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
Una società immobiliare in liquidazione e due contribuenti ricevevano notifica di cinque avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2004 e 2005. Gli accertamenti traevano origine da un’indagine finanziaria condotta ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 sui conti correnti nella disponibilità della società. I contribuenti deducevano che le operazioni bancarie fossero state eseguite per conto dei propri clienti.
La CTP accoglieva quasi integralmente i ricorsi, rideterminando il maggiore imponibile. La CTR accoglieva il gravame dell’Ufficio. La Cassazione, con precedente ordinanza, accoglieva i primi due motivi e cassava con rinvio. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente i ricorsi, confermando l’operato dell’Amministrazione. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano nuovo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i quattro motivi sono sostanzialmente identici a quelli spiegati nel precedente ricorso, conclusosi con l’ordinanza di annullamento. I primi due motivi, connessi, denunciano il non corretto esame della documentazione allegata dalle parti a supporto delle rispettive posizioni: da un lato la mancata allegazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della prova delle movimentazioni imputate; dall’altro la mancata o erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dai contribuenti.
La Corte richiama l’orientamento consolidato: il contribuente deve superare la presunzione posta dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, dimostrando analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove rispetto a ogni singola movimentazione, dandone conto in motivazione. Ove il contribuente fornisca prova analitica, il giudice è tenuto a una valutazione altrettanto analitica, non essendo sufficiente una valutazione per categorie o per gruppi.
La sentenza del giudice del rinvio è affetta dal medesimo deficit argomentativo della pronuncia cassata, con l’aggravante della completa elusione del dovere di valutare funditus la documentazione prodotta. La CTR persevera nell’errore di ritenere compiuta dall’Ufficio la valutazione della documentazione, mentre su di essa incombe il dovere di procedere autonomamente, a fronte di una incontestata mole di documenti (117 allegati e cd-rom), senza appiattirsi sulle valutazioni dell’Amministrazione.
Il giudice del rinvio fonda inoltre l’accoglimento su affermazioni apodittiche e generiche: richiama documentazione smarrita senza precisarne la rilevanza; esclude la necessità del CTU suggerito dall’ordinanza di rinvio; esclude la prova relativa alle operazioni in contanti senza considerare che tra la prova del tutto e quella del niente vi è spazio per un accertamento riduttivo; introduce il profilo dell’antieconomicità senza indicarne la rilevanza concreta.
I primi due motivi sono pertanto fondati e accolti. Assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame del materiale probatorio nel rispetto dei principi esposti, con regolazione delle spese dei giudizi di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.