Disapplicazione del regolamento tributario senza autorità di giudicato; l’annullamento tariffario non si estende alle annualità successive (Cass. civ. Sez. 5 n. 13650 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, la pronuncia di disapplicazione di un atto amministrativo o regolamentare illegittimo, resa dal giudice tributario, ha natura meramente incidentale ed è priva di autorità di cosa giudicata, non potendo formarsi giudicato su una questione pregiudiziale rispetto alla quale il giudice non abbia competenza piena e diretta. L’annullamento giurisdizionale di una delibera comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere non impugnate degli anni successivi, ancorché meramente ripetitive, dovendosi escludere sia l’operare del giudicato esterno sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto successivo; ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento TARI emesso dal Comune per l’anno 2018. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano accolto le ragioni della società, annullando l’avviso, sul presupposto che un precedente avviso per l’anno 2015 era già stato annullato con sentenza passata in giudicato, fondata sulla disapplicazione per illegittimità del regolamento comunale di determinazione delle tariffe per quell’annualità.
La CTR, in particolare, aveva ritenuto che l’annullamento dell’avviso relativo all’anno 2015 determinasse una situazione tendenzialmente permanente di illegittimità delle successive delibere, in assenza di prova, da parte del Comune, di circostanze e presupposti “mutati”. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso in ragione della loro connessione, li ha ritenuti fondati. La motivazione della sentenza impugnata, ha osservato il Collegio, si basava su un’errata valutazione in diritto della valenza del giudicato: il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato illegittimo l’avviso per l’anno 2015, previa disapplicazione del regolamento tariffario, non poteva produrre effetti nel giudizio relativo all’annualità successiva.
La Corte ha preliminarmente richiamato il regime generale del potere di disapplicazione degli atti amministrativi, di cui agli artt. 4 e 5 dell’All. E n. 2248/1865, osservando che l’accertamento sull’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario, ivi incluso quello tributario, ha valenza solo incidentale, limitata all’oggetto dedotto in quel giudizio. Ha quindi precisato che può formarsi giudicato su una questione pregiudiziale solo se il giudice sia dotato di competenza e giurisdizione piena su di essa, cosa che non ricorre per la disapplicazione, la quale non può assumere un rilievo autonomo tale da proiettare le sue conseguenze su altri rapporti giuridici.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 28675/2018 e Cass. n. 14039/2019, secondo cui l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere non impugnate degli anni successivi. Ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo, con la conseguenza che deve escludersi sia il giudicato esterno sia il dovere di disapplicazione in via incidentale. Nel caso di specie, l’avviso impugnato riguardava un’annualità diversa ed era stato adottato sulla base di un regolamento e delibere diverse da quelle oggetto della sentenza passata in giudicato.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda sulla scorta dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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