Appello tardivo e sospensione Covid, cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 4694 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale manchi la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o poteva essere decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto. Il giudice di legittimità, trattandosi di error in procedendo, ha accesso diretto agli atti e può rilevare la tardività dell’appello. Nel calcolo del termine di impugnazione va computata la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Se l’appello risulta proposto oltre il termine, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché l’impugnazione non poteva essere proposta.

Il Fatto

Il Comune ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello della società contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società avverso un avviso di accertamento IMU 2017.

La società contribuente è rimasta intimata. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello, proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la doglianza, con assorbimento del secondo motivo. Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ragioni di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa su cui manchi la pronuncia avrebbe dovuto essere rigettata o poteva essere decisa nel merito, purché senza ulteriori accertamenti in fatto. Richiama sul punto Cass. n. 16171 del 2017 e Cass. n. 21257 del 2014.

Trattandosi di error in procedendo, la Corte esamina direttamente gli atti. Rileva che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 26 novembre 2019, come emerge anche dall’epigrafe dell’atto di appello prodotto dal ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992, vigente ratione temporis, non essendo stata notificata la sentenza, il termine per impugnarla in appello era di sei mesi dalla pubblicazione. Nel calcolo va computata la sospensione straordinaria 2020 per l’emergenza coronavirus, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 83, DL 18/2020 e dell’art. 36, comma 1, DL 23/2020.

Il termine per proporre appello è spirato quindi in data 29 luglio 2020, mentre l’atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 13 ottobre 2020. Il processo in fase di appello non poteva dunque essere proseguito, stante la tardività dell’impugnazione.

La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché l’impugnazione non poteva essere proposta, con condanna della società intimata alle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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