IMU, nessun obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 4698 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui tale obbligo sia specificamente sancito dalla legge. L’ambito di applicabilità dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Ne deriva che, in materia di IMU, tributo non armonizzato per il quale il legislatore non ha previsto alcun specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le censure relative all’istruttoria condotta in assenza del contribuente sono prive di fondamento. È infondata, pertanto, anche la questione di legittimità costituzionale fondata sulla asserita duplicità di trattamento tra tributi armonizzati e non armonizzati.

Il Fatto

Il contribuente, originario ricorrente deceduto nelle more del giudizio e al quale sono succeduti gli odierni ricorrenti, impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso proposto contro un avviso di accertamento emesso dal Comune di Venezia per il mancato pagamento dell’IMU 2013, con le relative sanzioni.

Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: la violazione del diritto al contraddittorio, per essere stata l’istruttoria condotta in assenza del contribuente, e la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine alla quantificazione del valore venale degli immobili tassati. Il Comune resiste con controricorso. All’esito della proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione del diritto al contraddittorio, per essere stata l’istruttoria svolta senza la sua partecipazione. La Corte dichiara la doglianza inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio impone una declaratoria di inammissibilità per i ricorsi che non presentano ragionevoli prospettive di accoglimento.

Sul merito, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato per cui l’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Per i tributi non armonizzati, l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo quando sia specificamente sancito; per i tributi armonizzati, invece, la diretta applicazione del diritto dell’Unione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (richiamate Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015 e la successiva giurisprudenza di legittimità).

Poiché in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito alcuno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le critiche non hanno pregio. Risulta di conseguenza infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, poiché l’assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza di una clausola generale di contraddittorio procedimentale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Commissione omesso di valutare la genericità degli atti posti a base della quantificazione e l’inattendibilità dei valori impiegati. Anche tale censura è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza una approfondita disamina, rendendo impossibile ogni controllo. Nel caso concreto, la Commissione ha respinto l’appello con motivazione articolata, dando atto della congrua motivazione dell’atto impositivo e della corretta determinazione della base imponibile, con indicazione dei valori medi di mercato e della zona territoriale. La sentenza rispetta dunque il minimo costituzionale richiesto, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8054 del 2014.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Essendo stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., condannando la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, oltre al quarto comma del medesimo articolo, con condanna al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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