Notifica cartelle: onere di autosufficienza e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 14454 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. È quindi necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. L’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove. L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non incide sulla regolarità del processo né determina un vizio della sentenza deducibile in impugnazione, se non abbia provocato in concreto alcun pregiudizio all’attività difensiva.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo, contestando la mancata dimostrazione della notificazione delle cartelle sottostanti. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che l’agente della riscossione non aveva provato la notifica delle cartelle poste a fondamento del preavviso.

La Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione, ritenendo provata, mediante il deposito delle relate, la regolare notificazione delle cartelle ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, tramite invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in più motivi. Le intimate non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della validità della notificazione delle cartelle. Nel sistema dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, la notifica degli atti impositivi segue il rito dell’art. 140 c.p.c. quando siano noti residenza e indirizzo del destinatario, ma la consegna non sia possibile per temporanea irreperibilità; segue invece la disciplina dell’art. 60, comma 1, lett. e), quando il messo non reperisca il contribuente per trasferimento in luogo sconosciuto, accertato dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale.

La Corte ribadisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, di natura sostitutiva, ha soltanto uniformato il procedimento di notifica delle cartelle a quello previsto per gli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina non assistita da valida ratio. Da tale pronuncia deriva il principio, affermato da Cass. n. 25079 del 2014, per cui, nei casi di irreperibilità relativa, è necessario il ricevimento della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la spedizione, in coerenza con la Corte costituzionale n. 3 del 2010 sull’art. 140 c.p.c.

Sul piano processuale, il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente ha omesso di trascrivere la documentazione relativa alla notifica delle cartelle impugnate, precludendo al Collegio la verifica circa l’invio e il ricevimento della raccomandata informativa e circa l’indicazione delle vane ricerche nella relata. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 24899 del 2022 e Cass. n. 8293 del 2018, nonché la regola per cui, in caso di invio diretto della raccomandata da parte del concessionario, non è necessaria una successiva raccomandata informativa.

Il secondo motivo, concernente il giudicato esterno formatosi su sentenze della CTP di Roma, è dichiarato inammissibile: l’eccezione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, salvo che si sia formato dopo la conclusione del giudizio (cfr. Cass. n. 5370 del 2024). Analoga sorte segue il terzo motivo, sull’inapplicabilità delle sanzioni per fatto del consulente, e il quinto, sulla omessa pronuncia su eccezioni: in entrambi i casi la ricorrente non ha indicato in quale fase e con quale atto le questioni sarebbero state tempestivamente sollevate, con deduzioni tardive in memoria illustrativa.

Il quarto motivo, relativo alla erronea dichiarazione di contumacia della società nel giudizio di appello, è infondato: tale errore non vizia la sentenza se non ha arrecato concreto pregiudizio alla difesa, e la ricorrente non ha specificato quali doglianze sarebbero rimaste inesaminate (cfr. Cass. n. 3704 del 2012). Il ricorso è dunque rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *