Sanzioni civili e avvocati non iscritti alla Cassa: omissione, non evasione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4730 del 23.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali degli avvocati del libero foro tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS, l’omessa presentazione delle denunce obbligatorie non integra di per sé la fattispecie della evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388 del 2000. Il rilievo attribuito dalla norma all’elemento intenzionale rende quella dell’evasione una presunzione relativa, superabile con l’allegazione e la prova, a carico dell’inadempiente, di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è riservato al giudice del merito. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, che ha esonerato dagli oneri sanzionatori gli avvocati non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, non opera in danno della parte impugnante quando la parte che potrebbe giovarne non ha proposto impugnazione, ostandovi il divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, ha dichiarato l’obbligo di un avvocato, iscritto all’Albo forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di iscriversi alla Gestione separata e di versare i contributi per l’attività libero professionale svolta nel 2009. Ha inoltre ritenuto dovute le sanzioni aggiuntive, calcolate secondo il regime dell’omissione contributiva e non dell’evasione.
La Corte territoriale ha osservato che il professionista, pur non avendo compilato il quadro RR del modello UNICO e avendo omesso la denuncia specifica, non aveva occultato i redditi ricavati dall’attività professionale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, sostenendo che l’omessa comunicazione all’ente previdenziale determini di per sé l’evasione, a prescindere dalla denuncia dei redditi resa ad altri fini.
La Motivazione della Corte
La questione, già avviata alla trattazione presso la sezione sesta, è stata rimessa alla sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria, sul rilevo che la tesi dell’INPS non aveva ancora trovato assetto definitivo nella giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato la propria pronuncia n. 20466 del 2022, che in fattispecie analoga aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente previdenziale.
Il principio richiamato è che l’omissione delle denunce obbligatorie non è di ostacolo alla configurabilità dell’evasione, ma il rilievo attribuito dalla norma all’elemento intenzionale consente, anche in caso di denunce omesse, di escluderla. Si tratta di una presunzione relativa, vincibile mediante allegazione e prova — con onere a carico dell’inadempiente — di circostanze che dimostrino l’assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento spetta al giudice del merito.
La Corte ha poi rilevato che la censura appare in ogni caso inammissibile, come osservato dalla pronuncia n. 25930 del 2023 in fattispecie sovrapponibile, perché basata su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione, con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale avverso la condanna alle sanzioni per omissione contributiva, la Corte ha tenuto ferma quella condanna. Il principio dell’art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d’incostituzionalità fa cessare l’efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione, va raccordato con i principi generali in materia di impugnazioni e, in particolare, con quello per cui la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia impedisce che lo ius superveniens operi in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.
Poiché il ricorso principale investe la sola questione della configurabilità dell’evasione, non si potrebbe applicare lo ius superveniens senza con ciò riformare la sentenza impugnata in danno dell’INPS. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese, poiché il quadro normativo è stato inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale in epoca successiva al deposito del ricorso.
Nota della Redazione
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