Inammissibili le censure su giusta causa e travisamento nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11761 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, contrapponendo alla lettura delle risultanze processuali operata dal giudice del rinvio una diversa interpretazione degli atti, si limiti a prospettare una rivisitazione del materiale probatorio non consentita nel giudizio di cassazione. La critica all’interpretazione, da parte del giudice di merito, del contenuto di un atto unilaterale deve essere fatta valere ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., indicando i criteri ermeneutici legali che si assumono violati, e non può essere proposta come vizio motivazionale. Il giudice del merito è libero di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute più idonee, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La sentenza impugnata non è nulla per contraddittorietà irriducibile quando alle argomentazioni del giudice si contrapponga, in termini generici e assertivi, una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Una dipendente di una società di servizi postali viene licenziata per giusta causa nel 2017, in esito a un procedimento disciplinare avviato su fatti materiali coincidenti con quelli oggetto di un parallelo procedimento penale. Il giudice di primo grado dichiara illegittimo il recesso. La Corte d’appello respinge il reclamo della società, ma la Cassazione, con una precedente pronuncia rescindente, accoglie un motivo della datrice, cassa con rinvio e afferma che la violazione del termine contrattuale per la conclusione del procedimento disciplinare integra una violazione della procedura ex art. 7 St. lav., con applicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 6, St. lav.
Il giudice del rinvio, riuniti i giudizi, riforma in parte la decisione di primo grado: riconosce la giusta causa del recesso e liquida la tutela indennitaria attenuata di sei mensilità. Avverso tale sentenza la lavoratrice propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e omessa valutazione di risultanze decisive — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili.
Quanto al primo, la Corte rileva che non viene dedotto un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma si contrappone alla lettura delle risultanze operata dal giudice del merito una diversa ricostruzione dei fatti, esposta in termini generici e assertivi. La ricorrente sostiene di aver allegato alle pratiche i documenti di identità dei soggetti legittimati all’incasso, ma non confuta in modo aderente la motivazione impugnata.
La Corte precisa che il giudice del rinvio ha formato il proprio convincimento non già sulla sentenza penale di condanna di primo grado, ma su un’istruttoria di natura documentale: ha acquisito e valutato autonomamente gli atti del procedimento penale. La contestazione relativa al contenuto della nota disciplinare, osserva la Corte, doveva essere veicolata ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., indicando i criteri ermeneutici violati per il tramite dell’art. 1324 cod. civ., e non proposta come vizio di motivazione.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo e il terzo motivo. Il ricorso per cassazione non è strumento per accedere a un terzo grado di merito: spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, controllarne l’attendibilità e scegliere le risultanze più idonee. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità. Le ulteriori doglianze, prospettate come illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, non sono riconducibili alla tassativa griglia dell’art. 360 cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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