Regolamento di competenza d’ufficio inammissibile se contesta il foro erariale facoltativo (Cass. civ. Sez. I n. 4828 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., il giudice ad quem può investire la Corte solo del profilo inderogabile del foro erariale, facendo valere che nel proprio circondario non ha sede un ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Gli è invece precluso sollevare il conflitto negativo con riferimento alla parte facoltativa e derogabile dell’art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ., ossia alla individuazione del “giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione”: rispetto a tale profilo il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti. Ne deriva che, riassunta la causa dinanzi al giudice indicato come competente, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga errata.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di un credito per fornitura di energia elettrica, adiva il Tribunale di Roma chiedendo l’ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero proponeva opposizione e il Tribunale di Roma, con sentenza, si dichiarava incompetente per territorio, indicando come competente il Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui aveva sede la tesoreria provinciale deputata all’esecuzione del pagamento.
Riassunta la controversia davanti al Tribunale di Milano, quest’ultimo rilevava che l’obbligazione era sorta a Roma e che, per la disciplina di contabilità di Stato, l’adempimento doveva avvenire dove si trova il servizio di tesoreria dell’ente debitore, cioè a Roma. Riteneva quindi competente il Tribunale di Roma e, con ordinanza, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura dell’art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ., che, quando l’amministrazione è convenuta, radica la competenza nel distretto ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato operante nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Il foro erariale presenta così una doppia anima: è inderogabile quanto alla necessaria individuazione di un giudice del distretto in cui ha sede un ufficio dell’Avvocatura dello Stato, ed è rimesso alla scelta dell’attore quanto alla determinazione di quel distretto, in presenza di più giudici tutti competenti.
Da tale distinzione discendono le regole sul regolamento d’ufficio. Il regolamento ex art. 45 cod. proc. civ. è proponibile dal giudice solo in presenza di un conflitto negativo per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ.. Quando invece si tratta di competenza territoriale derogabile o per valore, l’iniziativa è riservata alle parti: in loro assenza, se la causa è stata tempestivamente riassunta, la declaratoria di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo.
La Corte richiama il principio di Cass. 13268/2012, secondo cui chi conviene l’amministrazione ha facoltà di scegliere tra il foro di insorgenza e quello di esecuzione dell’obbligazione; l’eccezione dell’Avvocatura che ne contesti uno solo è incompleta, perché la competenza del giudice adito, coincidente con una sede distrettuale dell’Avvocatura, resta radicata sul foro non contestato. Su questa linea si collocano anche Cass. 15789/2014 e Cass. 2081/2018.
Il giudice ad quem, allora, può richiedere il regolamento d’ufficio solo rappresentando che nel proprio circondario non ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Nel caso concreto il Tribunale di Milano non ha contestato tale profilo inderogabile, ma quello facoltativo, osservando che Milano non era il luogo di conclusione del contratto né di adempimento dell’obbligazione: questione, questa, che solo le parti potevano sollevare. Il regolamento è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni profilo sulle spese, non essendo stato il procedimento promosso su istanza di parte.
Nota della Redazione
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