Travisamento del titolo traslativo e vizio di omesso esame del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 4858 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo di un atto negoziale costituisce omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove il fatto probatorio sia stato oggetto di punto controverso prospettato da una delle parti. Il vizio è configurabile quando la svista cada sul fatto probatorio in sé, non sulla verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto. Il travisamento dell’atto traslativo che induce il giudice di merito a escludere il trasferimento del bene in capo alla dante causa giustifica la cassazione con rinvio. L’interpretazione della volontà del testatore, risolvendosi in accertamento di fatto, resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se compiuta nel rispetto delle regole ermeneutiche.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’accertamento della comproprietà di un locale interrato, denominato “grotta”, posto al di sotto di un edificio. Il giudizio era stato promosso da una comproprietaria nei confronti della società conduttrice. In primo grado la domanda riconvenzionale della società, volta al riconoscimento della proprietà per la quota di 11/12 — a titolo derivativo o per usucapione — era stata rigettata. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la decisione, accertando che la società era proprietaria per la sola quota di 2/12.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La controricorrente ha resistito; gli altri litisconsorti sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1100 e 1117 cod. civ., sostenendo che la grotta, per effetto della scheda testamentaria del proprietario originario dell’edificio, non era bene condominiale, ma bene in comunione ordinaria. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la sentenza impugnata non aveva affatto qualificato la grotta come proprietà condominiale, ma come proprietà comune ai tre soggetti beneficiari degli appartamenti. Il motivo, al di là della rubrica, prospettava una diversa ricostruzione della volontà del testatore, investendo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’interpretazione della volontà del testatore, compiuta nel rispetto delle regole ermeneutiche dell’art. 1362 cod. civ., non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. II n. 7422 del 11.04.2005). Il vizio di violazione di legge — ha precisato, citando Sez. I, ordinanza n. 3340 del 05.02.2019 — consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma, non della fattispecie concreta.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di Appello aveva ritenuto che i diritti sulla grotta non potessero essere stati trasferiti nel 1956, essendo già alienati nel 1953. La ricorrente ha dimostrato che nell’atto del 1953 una sola persona recava quel nome, come acquirente e non venditrice. La Corte ha qualificato la svista come travisamento della prova e ha richiamato Sez. Un. n. 5792 del 05.03.2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, si deduce ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.

Il motivo è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. I motivi terzo e quarto, relativi al possesso utile ai fini dell’usucapione, sono stati dichiarati assorbiti, restando il giudice del rinvio investito anche della regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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