Revocazione ex art. 391-bis: errore di fatto solo su atti interni al (Cass. civ. Sez. III n. 6480 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso una pronuncia della Corte di cassazione è inammissibile quando, lungi dal censurare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, riproponga le medesime questioni di merito già esaminate nei gradi precedenti. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità. Resta esclusa dall’area degli errori revocatori ogni pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, poiché l’attività interpretativa e valutativa del giudice non è sindacabile con lo strumento revocatorio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto un ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la revocazione di una precedente ordinanza con cui la Sezione III civile della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un suo ricorso. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione di primo grado.
Il giudizio di merito era originato da un’opposizione avverso un decreto di trasferimento emesso nell’ambito di un’esecuzione immobiliare: il ricorrente sosteneva che l’immobile non appartenesse alla debitrice esecutata, di cui era solo formale intestataria. La questione approda alla Corte per la dedotta sussistenza di un errore di fatto nella precedente pronuncia di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente non ha colto, né impugnato, la ratio decidendi dell’ordinanza precedente. Questa aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stata attinta da censure la ragione decisoria dell’inammissibilità dell’appello, individuata nel principio dell’apparenza: l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va operata con esclusivo riferimento al rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, giusta o sbagliata che sia.
Con i motivi proposti, osserva la Corte, non viene censurata tale ratio decidendi, ma vengono riproposte le medesime questioni di merito, segnatamente l’accertamento della proprietà dell’immobile staggito, il cui esame era rimasto precluso dall’inammissibilità dell’appello. Su tale ragione decisoria si era ormai formato il giudicato.
In via ulteriore, il ricorso è inammissibile perché non è dedotto un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ricorda che tale errore, per le pronunce di legittimità, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che induce a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Esso deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
Ne consegue che non può configurarsi errore revocatorio quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Le doglianze del ricorrente si sviluppano, semmai, dando risalto ad asseriti errori di interpretazione degli atti processuali, neppure autoevidenti, i quali non assurgono ad errori di fatto revocatori. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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