Giudicato penale assolutorio e processo tributario: rilevanza per le sole sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 4935 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, attribuisce alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, efficacia di giudicato nel processo tributario esclusivamente quanto ai fatti materiali e con riferimento al trattamento sanzionatorio, non anche all’accertamento dell’imposta. Rispetto a quest’ultimo, la sentenza penale assolutoria conserva rilievo di semplice elemento di prova, soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario insieme agli altri elementi acquisiti. Il giudicato esplica i suoi effetti solo se la sentenza penale sia stata pronunciata sugli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario, con conseguente necessità di accertarne l’identità. La parte che invoca il giudicato deve indicare in modo chiaro e specifico gli specifici fatti ed elementi rispetto ai quali ravvisa l’identità, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’intervenuta assoluzione.
Il Fatto
La contribuente, amministratore di fatto di una s.r.l., impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537/1993, proventi di natura illecita qualificati come reddito diverso ex art. 67 del TUIR, pari al 50% dell’IVA relativa a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La CTP di Roma rigettava il ricorso; la CTR del Lazio respingeva l’appello. Nel giudizio di legittimità la contribuente produceva copia di una sentenza penale dibattimentale di assoluzione, divenuta irrevocabile, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, chiedendo che si tenesse conto dell’intervenuto giudicato penale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra sentenza penale e processo tributario. La sentenza penale, anche irrevocabile, non esplica alcun effetto vincolante ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., assumendo rilievo solo quale elemento di prova per il principio della circolazione dei mezzi di prova, come affermato da costante giurisprudenza (Cass. n. 6918 del 2013, Cass. n. 4645 del 2020).
La novità normativa è costituita dall’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, applicabile anche a sentenze penali anteriori alla novella secondo le prime pronunce di questa Corte (Cass. n. 21584 del 2024, Cass. n. 30814 del 2024, Cass. n. 1021 del 2025). Il Collegio condivide l’interpretazione di Cass. n. 3800 del 2025: la norma riguarda esclusivamente le sanzioni e non l’accertamento dell’imposta. La sentenza penale assolutoria, rispetto all’imposta, resta elemento di prova soggetto a autonoma valutazione del giudice tributario.
Il giudizio di identità dei fatti materiali presuppone una compiuta analisi di fatto rimessa al giudice del merito, eccezionalmente effettuabile in sede di legittimità solo quando emerga una macroscopica evidenza della diversità dei fatti. La parte deve indicare in modo chiaro e specifico gli elementi rispetto ai quali invoca il giudicato, non bastando la mera allegazione dell’assoluzione.
Nel caso concreto il fatto contestato in sede penale risulta palesemente diverso da quello tributario: diverso l’anno d’imposta (2015 nel penale, 2014 nel tributario), diverse le imposte e diverse le violazioni contestate. La ricorrente non ha dedotto elementi utili a individuare il nesso tra i fatti materiali dei due giudizi.
La Corte dichiara quindi inammissibili il primo e il secondo motivo per plurime ragioni: poca chiarezza, censura di insufficiente motivazione non più deducibile, limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., e richiesta di rivalutazione dei fatti storici. Il terzo motivo è infondato, avendo la CTR accertato che il PVC era conosciuto dalla contribuente; il quarto non coglie la ratio decidendi; il quinto è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento delle spese e delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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