Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19990 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese di giudizio può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitare nella motivazione. La spontanea esecuzione del provvedimento da parte dell’Amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non integra automaticamente tali ragioni. La relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni addotte siano illogiche o erronee, configurandosi un vizio di violazione di legge.
Il Fatto
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che non ha svolto attività difensiva. Oggetto del ricorso è la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, decidendo sul ricorso per ottemperanza di una precedente pronuncia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto l’integrale compensazione delle spese.
Il giudice di merito aveva rilevato che l’Amministrazione aveva pagato il dovuto e che entrambe le parti avevano chiesto la cessazione della materia del contendere. La contribuente contesta la statuizione sulle spese, sostenendo che la compensazione è stata disposta solo perché l’esecuzione era intervenuta prima dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte richiama la regola generale secondo cui la cessazione della materia del contendere deriva dalla sopravvenuta carenza di interesse della parte, con conseguente necessità di accertare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, salvo che le parti chiedano congiuntamente la compensazione. Sul punto sono richiamate Cass. n. 19568 del 2017 e Cass. n. 19877 del 2024.
Nel processo tributario, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, la compensazione ex art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 è ammessa purché all’esito di una valutazione complessiva del giudice, trattandosi di ipotesi diversa da quella del comma 3, dichiarata illegittima da Corte cost. n. 274 del 2005. Sono citate Cass. n. 15604 del 2025 e Cass. n. 11106 del 2025. Gli stessi principi valgono quando l’Amministrazione abbia dato spontanea esecuzione al provvedimento in corso di giudizio di ottemperanza.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015, ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione, ammettendola solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La novella trova applicazione dal 1° gennaio 2016 e regola la fattispecie, relativa a una pronuncia resa nel 2022.
Il giudice di legittimità osserva che la disposizione è analoga all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. quale risultante dalle modifiche della legge n. 69 del 2009 e del d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, che aveva sostituito la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni con ipotesi nominate. Su tale assetto è intervenuta la Corte cost. n. 77 del 2018, che ha ricondotto alla medesima ratio le fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia non ascrivibile alle parti, come lo ius superveniens retroattivo. Ne deriva che la compensazione va motivata con ragioni non illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio denunciabile in cassazione, come confermato da Cass. n. 14036 del 2024.
La Corte di merito, avendo disposto la compensazione solo in ragione dell’esecuzione intervenuta in corso di giudizio, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per il riesame della motivazione sulle spese e per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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