L’Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocato del libero foro senza delibera (Cass. civ. Sez. 5 n. 4736 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce all’ente la facolt di stare in giudizio direttamente, senza che ci comporti l’obbligo di avvalersi esclusivamente dell’Avvocatura dello Stato. La costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro valida e legittima, non essendo richiesta n la delibera di cui all’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 n alcuna allegazione o prova circa la sussistenza dei presupposti per il ricorso al patrocinio esterno, che si presume implicitamente sussistente alla luce della scelta operata dall’ente. Tale principio si applica anche ai giudizi introdotti davanti alle Corti di giustizia tributaria, ove la base convenzionale esclude espressamente il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRAP, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2014. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il ricorso del contribuente.
Il giudice d’appello aveva dichiarato ammissibile l’appello proposto dall’agente della riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro, ritenendo la scelta espressione di una facolt riconosciuta dalla legge. Aveva inoltre rigettato le censure relative alla presunta invalidit del ruolo per omessa sottoscrizione, alla mancanza di firma digitale sulla cartella notificata via PEC e al difetto di motivazione dell’atto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi proposti non si confrontano con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, come richiesto dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Con specifico riferimento al primo motivo, concernente la legittimazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a farsi assistere da un difensore esterno, la Corte ha richiamato il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’ente, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura dello Stato dalla Convenzione, pu avvalersi di avvocati del libero foro senza alcuna formalit.
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi alla nullit della cartella per omessa sottoscrizione del ruolo e per assenza di firma digitale, la Corte ha ribadito il principio per cui l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione di nullit per l’omessa sottoscrizione, operando la presunzione generale di riferibilit dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere di prova contraria a carico del contribuente. La natura vincolata del ruolo comporta inoltre l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidit di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
In relazione alla notifica a mezzo PEC, la Corte ha confermato la legittimit della cartella trasmessa in formato PDF senza firma digitale, poich il protocollo PEC assicura comunque la riferibilit dell’atto all’organo mittente. La mancanza di sottoscrizione non determina invalidit quando non sia in dubbio la provenienza dell’atto, essendo la cartella predisposta secondo un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione.
Quanto al quarto motivo, riguardante il difetto di motivazione, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 22281 del 2022, secondo cui nelle ipotesi di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 il contribuente conosce gi i presupposti della pretesa, con la conseguenza che l’onere di motivazione assolto mediante il richiamo alla dichiarazione. Il quinto motivo, concernente la mancata compensazione delle spese, stato infine dichiarato inammissibile, essendo il sindacato di legittimit limitato all’accertamento della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
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Nota della Redazione
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