Società di persone estinte, ricorso del socio e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. V n. 4997 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci e la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente società e soci, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti interessati, salvo che essi prospettino questioni personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul litisconsorzio, si dispongono l’annullamento delle pronunce rese a contraddittorio non integro e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irap e Iva per l’anno di imposta 2008, emesso nei confronti di una società di persone poi estinta. Il ricorso era stato proposto da un soggetto che aveva agito qualificandosi come mero consegnatario dell’atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse; la Commissione tributaria regionale, sezione staccata, aveva rigettato l’appello, confermando la legittimità dell’atto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2495 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, rilevando l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso l’interesse ad agire desumendolo dalla qualità spesa di consegnataria. È pacifico, invece, che l’avviso di accertamento era stato indirizzato alla ricorrente proprio nella qualità di socia della società. La qualità di consegnataria indicata negli atti processuali non è funzionale a contestare la qualifica di socia, ma a sostenere la tesi della non legittimazione passiva del socio quale successore della società estinta.

Esclusa l’inammissibilità del ricorso originario, la Corte ricostruisce il regime del litisconsorzio necessario tributario. L’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione automatica dei redditi ai soci, indipendentemente dalla percezione, fanno sì che il ricorso proposto da uno solo dei soggetti riguardi inscindibilmente società e tutti i soci. Il giudizio instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e le successive Cass., 28 novembre 2014, n. 25300, Cass., 25 giugno 2018, n. 16730, Cass., 29 novembre 2023, n. 33319. Rilevata la violazione in sede di legittimità, il giudice deve disporre d’ufficio l’annullamento delle pronunce rese a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., richiamando Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678.

Nel caso di specie la lite verte su un avviso emesso nei confronti di una società di persone estinta, nei cui confronti il contraddittorio non poteva essere integrato; le parti danno atto della pendenza di altri ricorsi proposti dai soci, per i quali non vi era stata riunione né integrazione. Fondato il primo motivo, di carattere preliminare, la Corte dichiara la nullità del giudizio con assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di primo grado, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio, demandando allo stesso la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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