Motivazione apparente dell’avviso e valore indiziario delle dichiarazioni di terzi (Cass. civ. Sez. V n. 13022 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ove il dissenso investa la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci. Le dichiarazioni rese da un terzo, trasfuse nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e concorrono al convincimento del giudice insieme ad altri elementi, senza violare il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. Esse non costituiscono prova della verità del loro contenuto e non possono fondare da sole la decisione, ma sono valutabili in relazione agli altri elementi acquisiti.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento notificato a una società contribuente per IRES e altro, relativo all’anno 2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha contestato ricavi non contabilizzati derivanti da una presunta sottofatturazione nell’ambito di un’operazione immobiliare di permuta.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione, ha accolto l’appello dell’Ufficio, valorizzando le dichiarazioni rese in sede penale da un terzo e le risultanze delle indagini bancarie. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carenza di motivi specifici. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di vizi specifici, ma è rivolto al riesame della causa nel merito.

La Corte ha dato continuità al principio per cui la riproposizione delle originarie argomentazioni assolve l’onere di specificità dei motivi quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci. Ha richiamato sul punto Cass. n. 32954 del 2018 e, sul requisito di chiara individuazione delle questioni contestate, Cass. Sez. U. n. 27199 del 2017.

Quanto ai motivi secondo, terzo, quarto e quinto, esaminati unitariamente per connessione, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, essi miravano a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come precisato da Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019. I motivi difettavano inoltre di autosufficienza, non riportando le parti degli atti rilevanti, e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nel respingere le censure, la Corte ha ricostruito il regime probatorio delle dichiarazioni di terzi. Esse hanno valore indiziario e possono essere introdotte tanto dall’Amministrazione quanto dal contribuente, nel rispetto del principio della parità delle armi, richiamando Corte costituzionale n. 18 del 2000 e Cass. n. 31588 del 2021. Il giudice ha il potere-dovere di valutarne la credibilità in base a elementi oggettivi e soggettivi, ma tali dichiarazioni non costituiscono da sole prova della verità del loro contenuto, come affermato da Cass. n. 3262 del 2022.

La CTR ha valorizzato le dichiarazioni confessorie unitamente alle risultanze degli accertamenti bancari, desumendone precisi riscontri. La mancata giustificazione alternativa dei soci e l’assenza di prova contraria hanno rafforzato il quadro indiziario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *