Licenziamento disciplinare, immediatezza della contestazione e tempi del procedimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14760 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, costituisce elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, ma va intesa in senso relativo. Essa è compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità dell’accertamento della condotta del dipendente o dell’esigenza di un’articolata organizzazione aziendale. Il ritardo rileva quale vizio del procedimento solo ove sia tale da ostacolare la difesa effettiva del lavoratore. Spetta al giudice di merito la valutazione delle circostanze concrete che giustificano o meno il ritardo, mentre è questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, stabilire se l’arco temporale intercorso tra la scoperta dell’illecito e la contestazione integri violazione del diritto di difesa. La sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito, anche non definitivo, del processo penale non configura di per sé inerzia.
Il Fatto
Un lavoratore, responsabile di una filiale bancaria, è destinatario di un licenziamento per giusta causa intimato dalla banca il 6.9.2016. La vicenda disciplinare si articola in due contestazioni distinte: la prima del 7.7.2015, la seconda del 14.4.2016, quest’ultima relativa all’omessa segnalazione di operazioni sospette di clienti e alla comunicazione di informazioni riservate a un soggetto terzo indagato per usura ed estorsione.
In primo grado il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell’opposizione, ritiene il licenziamento legittimo per i fatti della seconda contestazione, ma reputa irragionevole il tempo intercorso dalla prima, facendo decorrere gli effetti del recesso dal 14.4.2016 e condannando la banca alla restituzione delle retribuzioni trattenute sul trattamento di fine rapporto. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, rigetta l’opposizione. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile. La Corte ricorda che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non le deduzioni difensive o le eccezioni formulate in merito. Il ricorrente lamenta un’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della prima contestazione, censura non inquadrabile nel paradigma invocato.
Il secondo motivo è infondato. La Corte d’Appello ha dato conto della tempistica della vicenda disciplinare e ha esaminato la questione unitamente al reclamo incidentale, concludendo che la banca ha contestato tempestivamente i comportamenti accertati. Il difetto assoluto di motivazione non sussiste.
Il terzo motivo, relativo all’uso della lettera di contestazione quale fonte di prova esclusiva, è parimenti infondato: la Corte territoriale ha fondato il convincimento anche sugli atti del procedimento penale acquisiti il 14.12.2015 e sui riscontri interni effettuati dalla banca.
Il quarto motivo non è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’immediatezza della contestazione tollera un intervallo giustificato dalla complessità degli accertamenti e dalla necessità di una ponderata valutazione dei fatti. La sospensione cautelare dal servizio e la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo penale, con riconoscimento delle garanzie difensive, giustificano il tempo intercorso. Il giudizio di non eccessività del ritardo è insindacabile in sede di legittimità.
Il quinto motivo è inammissibile: difetta di specificità e introduce una questione, almeno in parte, nuova, non trattata nel grado precedente, relativa alla ritenuta illegittimità delle trattenute sulle retribuzioni del periodo di sospensione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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