Azione di spoglio e legittimazione dell’acquirente dopo lo spoglio (Cass. civ. Sez. II n. 5077 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’azione di spoglio spetta al possessore e al detentore qualificato che si trovino in relazione con la cosa al momento dello spoglio; è perciò esclusa la legittimazione di chi acquisti un diritto sul bene dopo che il dante causa ne sia già stato spogliato. La sentenza che riconosca la legittimazione dell’acquirente senza esaminare la sua relazione di fatto con il bene al momento dello spoglio e senza dar conto delle ragioni in diritto del convincimento è affetta da motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un soggetto agisce per la tutela del possesso di una servitù di passaggio sul fondo dei vicini, i quali ne avevano impedito l’esercizio apponendo una rete di recinzione. Nella fase interdittale la tutela possessoria viene concessa; il Tribunale, in sede di merito possessorio, dichiara inammissibile la domanda introdotta con atto di citazione anziché con istanza.

La Corte d’Appello di Venezia riforma la decisione, afferma l’ammissibilità della fase di merito e riconosce la legittimazione attiva dell’attore, che aveva acquistato il fondo dominante dopo l’apposizione della recinzione. I convenuti ricorrono in Cassazione con quattro motivi; l’attore resiste e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina dapprima il ricorso incidentale, che censura la scelta di introdurre la fase di merito possessorio con citazione anziché con istanza. Il motivo è infondato: l’art. 703 cod. proc. civ. delinea un rito articolato in due fasi, la cui prosecuzione è rimessa all’iniziativa di parte. Nessuna norma impone una forma determinata all’atto di impulso, che è stato tempestivo, iscritto a ruolo e idoneo allo scopo.

Passando al ricorso principale, la Corte accoglie il secondo e il quarto motivo, che denunciano il difetto di legittimazione e il vizio di motivazione. Ricorda che legittimati all’azione sono il possessore, ai sensi degli artt. 1140 e 1168 cod. civ., e il detentore qualificato, purché si trovino in relazione con la cosa al momento dello spoglio.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la legittimazione è logicamente esclusa in capo a chi acquisti un diritto su un bene dopo che il dante causa ne sia già stato spogliato. Nella specie l’attore aveva acquistato il fondo con contratto successivo al dedotto spoglio e, prima dell’acquisto, aveva utilizzato la strada solo per occasionali visite ai familiari.

La Corte d’Appello si era limitata ad affermare che l’attore aveva agito a tutela del possesso e che i provvedimenti interdittivi erano stati emessi perché egli si era sempre avvalso della servitù, anche quando proprietario non era. Il giudice di merito non ha però dato conto delle ragioni in diritto del proprio convincimento né ha esaminato le due circostanze poste a base dell’eccezione.

Tale omissione integra la motivazione apparente, secondo la lettura ridotta al minimo costituzionale dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiamata dalle Sezioni Unite n. 2767/2023 e dalla Sez. Un. n. 8053 del 2014. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione; resta fermo l’obbligo di raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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