Indennità presidenti enti parco: onorificità dal 2010 al 2011 senza retroattività (Cass. civ. Sez. I n. 6705 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, primo comma, del d.l. n. 216/2011 differisce al 31 dicembre 2012 l’applicazione dell’art. 6, secondo comma, del d.l. n. 78/2010, che ha reso onorifico l’ufficio di presidente degli enti parco, ma non prevede un dies a quo anteriore alla propria entrata in vigore. Ne deriva che la norma, priva di efficacia retroattiva ex art. 11 delle preleggi, opera dal 29 dicembre 2011 e che la natura onorifica resta in vigore dal 31 maggio 2010 al 29 dicembre 2011. Il carattere vincolato del provvedimento di recupero esclude rilievo ai vizi del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, mentre l’indennità di carica degli organi degli enti parco, non avendo natura retributiva, non consente di applicare i principi di tutela dell’affidamento elaborati in materia di crediti di lavoro e previdenziali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva svolto l’ufficio di presidente di un ente parco nazionale dal maggio 2007 al giugno 2012 e aveva percepito, dal giugno 2010 al dicembre 2011, le indennità mensili previste dall’art. 9, comma 12-bis, della legge n. 394/1991, per un importo complessivo di poco superiore a trentatremila euro.
Nel 2016 l’ente gli intimava la restituzione di quelle somme, sul presupposto che l’art. 6, secondo comma, del d.l. n. 78/2010 avesse reso onorifico l’ufficio. Il Tribunale accoglieva la domanda di accertamento negativo della pretesa restitutoria; la Corte d’appello, in riforma, rigettava l’originaria domanda e compensava le spese. Il soccombente ricorre in cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sul piano letterale. Il testo dell’art. 13, primo comma, del d.l. n. 216/2011 differisce al 31 dicembre 2012 l’applicazione dell’art. 6, secondo comma, del d.l. n. 78/2010, ma non fissa un dies a quo anteriore all’entrata in vigore dello stesso d.l. n. 216/2011. Attribuire un effetto retroattivo alla disposizione contrasterebbe con l’art. 11 delle preleggi, non derogato dalla legge.
Il dato testuale è confermato dalla relazione al disegno di legge di conversione, che riferisce la disapplicazione ai presidenti degli enti parco “per tutto il 2012“. Ne deriva che la natura onorifica dell’ufficio ha avuto effetto dal 31 maggio 2010 al 29 dicembre 2011.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Oggetto del giudizio non è la legittimità della delibera di recupero, ma la qualificazione dell’ufficio nel periodo considerato. I rilievi sul procedimento di formazione della delibera e dei pareri non assumono rilievo, potendo al più essere dedotti davanti al giudice amministrativo. Quanto all’omessa audizione, il Collegio richiama il principio per cui, anche in materia sanzionatoria, la mancata audizione non vizia il provvedimento quando il destinatario possa far valere le proprie difese davanti al giudice; e rileva che, per l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, il provvedimento di natura vincolata non è annullabile per vizi del procedimento.
Il quarto motivo è infondato: la mancata considerazione di un’argomentazione giuridica non integra omissione di pronuncia, che ricorre solo quando il giudice ometta di pronunciarsi sulla domanda. La Corte può correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, in lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 2731 del 2017).
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificità: le questioni della buona fede e delle modalità del recupero non risultano trattate in sentenza né dedotte in merito, con violazione dell’onere di autosufficienza (Cass. Sez. VI n. 32804 del 2019). Nel merito, i principi di tutela dell’affidamento elaborati dalla Corte EDU e da Corte cost. n. 8/2023 riguardano crediti di natura retributiva, assicurativa o previdenziale, mentre l’indennità degli organi degli enti parco, disciplinata dall’art. 9, comma 12-bis, della legge n. 394/1991, non ha natura retributiva. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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