Documento nuovo in appello: conoscenza effettiva e pubblicazione all’albo (Cass. civ. Sez. II n. 10858 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la decadenza dalla produzione del documento nuovo, formatosi dopo l’introduzione del gravame, non può fondarsi sulla mera pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio, quale presunzione di conoscenza. Ai fini della decadenza rileva la conoscenza effettiva dell’atto ovvero una presunzione di conoscenza assoluta, e solo da essa, seguita dall’inerzia dell’interessato, deriva la perdita del relativo diritto. La pubblicazione prevista dall’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 assolve a fini di efficacia e pubblicità legale e non offre garanzia assoluta di conoscenza quando l’atto, privo di contenuto generale, sia indirizzato a destinatari determinati: in tal caso l’atto va portato a conoscenza dei destinatari con mezzi appropriati, secondo il principio espresso dalla giustizia amministrativa.

Il Fatto

Una società, subentrata nei contratti stipulati con l’alienante, concludeva con gli eredi di quest’ultimo un contratto preliminare avente ad oggetto terreni ricadenti in un piano di lottizzazione non approvato. Adita con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva dichiararsi la nullità del contratto per lottizzazione abusiva e, in subordine, la sua inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva costituita dall’approvazione del piano, ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta, con restituzione delle somme versate. I convenuti, in via riconvenzionale, domandavano l’esecuzione specifica del preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Il Tribunale respingeva tutte le domande; la Corte di appello confermava. Proponeva ricorso per cassazione la società, deducendo con il primo motivo l’erronea declaratoria di inammissibilità della produzione, in appello, della delibera comunale che aveva negato l’approvazione del piano di lottizzazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di appello aveva dato atto che la delibera, pubblicata nell’albo pretorio il 29.12.2015, era documento nuovo perché sopravvenuto sia al giudizio di primo grado sia all’atto di appello. Aveva tuttavia ritenuto che esso dovesse essere prodotto, a pena di decadenza, alla prima occasione processuale successiva alla conoscenza, individuandola nella prima udienza di trattazione, e che tale termine non fosse stato rispettato.

La Cassazione censura la premessa di quel ragionamento. La Corte distrettuale ha attribuito alla pubblicazione nell’albo pretorio valore presuntivo di conoscenza dell’atto, muovendo dall’orientamento che impone la produzione dei documenti nuovi in appello nei termini di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. Il collegio ritiene che tale premessa non sia giuridicamente corretta.

In primo luogo, ai fini della decadenza processuale non rileva la mera conoscenza presuntiva dell’atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero una presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa discendere la perdita del diritto. In secondo luogo, la pubblicazione delle delibere comunali, prevista dall’art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per dare efficacia all’atto e a fini di pubblicità legale, non è sufficiente a garantire la conoscenza del destinatario, anche per la brevità del termine di esposizione.

Il principio vale, in particolare, quando l’atto non abbia contenuto generale ma sia indirizzato a soggetti determinati: in tale ipotesi esso va portato a conoscenza dei destinatari con mezzi appropriati. Nella specie la stessa delibera prevedeva la comunicazione diretta ai firmatari del piano di lottizzazione, adempimento ulteriore rispetto alla pubblicazione, in mancanza del quale gli oneri di comunicazione non potevano ritenersi completati. La Corte richiama l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 10.5.2013, n. 2544; Sez. V, 15.3.2011, n. 1589).

L’errore riveste carattere decisivo: la delibera aveva negato l’approvazione del piano di lottizzazione, mentre proprio tale approvazione era dedotta in contratto quale condizione sospensiva dell’efficacia. Il primo motivo è accolto; il secondo e il terzo sono assorbiti, il quarto è inammissibile perché investe un giudizio di fatto e si scontra con l’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il quinto è inammissibile per difetto di decisività. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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