Cassa geometri: iscrizione all’albo basta per l’obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5338 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle casse previdenziali privatizzate l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Le norme regolamentari che definiscono il sistema degli obblighi contributivi in coerenza con i principi della legge n. 335/1995 costituiscono legittima espressione dell’autonomia regolamentare dell’ente. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria, trattandosi di attività distinte. In tema di prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa geometri, la legge n. 335/1995 ha unificato i termini ma non le regole sulla decorrenza: trova applicazione l’art. 19 della legge n. 773/1982, con decorrenza dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi e del volume d’affari, che non decorre ove il dovere di presentazione sia stato completamente trascurato.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della pretesa di pagamento dei contributi per gli anni 2008-2012, avanzata dalla Cassa di previdenza dei geometri a seguito di provvedimento di iscrizione d’ufficio con decorrenza dal 01.01.2008. Il Tribunale di Brescia aveva rigettato le domande del professionista, e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 143/2019, ha confermato il rigetto.

Il ricorrente, iscritto all’albo dei geometri, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la illegittimità della disposizione statutaria posta a fondamento dell’iscrizione obbligatoria, la decorrenza della prescrizione, la ripartizione dell’onere della prova e il mancato esame di fatti decisivi. La Cassa ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della legittimità dell’art. 5 dello Statuto della Cassa, che il ricorrente assumeva in contrasto con i limiti posti dalle fonti primarie all’autonomia regolamentare degli enti privatizzati. Il Collegio prende atto che l’arresto di Cass. n. 5375 del 2019, richiamato dal ricorrente, risulta consapevolmente superato dalla successiva giurisprudenza.

Viene in rilievo il principio espresso da Sez. L n. 4568 del 19.02.2021, secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. Il regolamento della Cassa ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi della legge n. 335/1995, che ha consentito interventi volti ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Tale orientamento è stato confermato da numerose ordinanze, sì da costituire un indirizzo pacifico e consolidato.

La Corte precisa che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria, essendo la contribuzione alla Cassa astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un’assicurazione generale. Dal momento in cui il professionista sceglie liberamente di iscriversi all’albo, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, ai quali non può sottrarsi.

Quanto alla prescrizione, il Collegio ribadisce che la legge n. 335/1995 ha unificato la durata dei termini ma non le regole sulla decorrenza: per la Cassa geometri trova applicazione l’art. 19 della legge n. 773/1982. La prescrizione decorre dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi e del volume d’affari e non decorre ove sia stato completamente trascurato il dovere di presentarla. Le comunicazioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti all’albo, ancorché non iscritti alla cassa, rilevando il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale.

Nel caso concreto, essendo pacifico che il ricorrente non abbia mai presentato la dichiarazione per l’anno 2008, il termine di prescrizione non ha mai iniziato a decorrere; diventa quindi irrilevante la questione dell’effetto interruttivo della diffida. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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