Decadenza triennale e tetto retributivo nella quota B dei lavoratori dello spettacolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5344 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale introdotta dall’art. 38, comma 1, lettera d), numero 1, del d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dall’entrata in vigore della novella. Essa opera secondo il meccanismo della “decadenza mobile”, colpendo i soli ratei maturati nel triennio precedente la domanda giudiziale, senza estendersi ai ratei infratriennali e futuri, in coerenza con l’art. 38 Cost.. Nella determinazione della “quota B” della pensione dei lavoratori dello spettacolo resta fermo il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, non abrogato dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. L’effetto interruttivo della prescrizione si produce con la notificazione del ricorso, non con il suo deposito.

Il Fatto

Un lavoratore dello spettacolo, titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza dal primo aprile 2002, ottiene in appello il riconoscimento del diritto al ricalcolo della “quota B” sulla base della retribuzione effettivamente percepita e senza limiti di sorta. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, esclude la decadenza triennale per le prestazioni liquidate prima dell’entrata in vigore della novella del 2011, ammette il diritto alla riliquidazione per il periodo successivo e ritiene interrotta la prescrizione quinquennale alla data di deposito del ricorso.

L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi, contestando l’esclusione della decadenza, la disapplicazione del tetto retributivo nella quota B e il criterio di decorrenza dell’effetto interruttivo della prescrizione. Il lavoratore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte muove dal principio già enunciato in termini generali sulla disciplina del 2011 e lo estende ai trattamenti dei lavoratori dello spettacolo. La decadenza triennale dell’art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti già in essere, con decorrenza dall’entrata in vigore della novella, e non è evitata dalla domanda amministrativa ma solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria. La sentenza d’appello è censurata là dove esclude in radice l’operatività della decadenza per le prestazioni liquidate prima del 6 luglio 2011.

La Corte precisa però che la decadenza non opera in modo indiscriminato: colpisce solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale e non si estende ai ratei successivi. Una lettura diversa, travolgendo i ratei infratriennali e futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. quando la misura della prestazione non salvaguardi il nucleo essenziale. Il meccanismo della “decadenza mobile” è quindi confermato.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nella “quota B” relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Tale limite, contribuendo a comporre interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina e non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La sentenza impugnata, che aveva escluso il tetto, non si è attenuta a tale orientamento. L’eccezione preliminare del controricorrente è disattesa, perché il giudicato non si forma sulle singole asserzioni ma sull’unità minima di decisione.

Sul terzo motivo, la Corte afferma che l’effetto interruttivo della prescrizione esige la conoscenza legale dell’atto da parte del debitore e si produce, nel rito del lavoro, con la notificazione del ricorso e non con il deposito in cancelleria. La sentenza d’appello, che aveva collegato l’interruzione al mero deposito, è sul punto erronea. Il profilo impone di rinnovare l’esame della prescrizione, ponderando tutte le previsioni normative pertinenti e gli atti interruttivi comprovati.

Il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

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