Indebito previdenziale: irripetibilità solo se l’errore è imputabile all’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5351 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: il pagamento in base a formale e definitivo provvedimento, la comunicazione del provvedimento all’interessato, l’errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore e l’insussistenza del dolo dell’interessato. Difettando anche una sola di tali condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 cod. civ. Non sussiste l’errore imputabile all’ente erogatore, ai fini dell’art. 13, comma 1, legge n. 412/1991, quando la liquidazione della pensione avvenga sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non esistendo alcun onere dell’ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all’erogazione della prestazione.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della pretesa di restituzione dell’indebito previdenziale avanzata dall’Istituto previdenziale e l’irripetibilità delle somme percepite ex art. 52 legge n. 88/1989. Il Tribunale aveva accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che l’Istituto non avesse specificato le ragioni dell’indebito.

La Corte d’appello ha ribaltato l’esito, sul rilievo che le ragioni dell’indebito erano state dedotte già nella memoria di costituzione in primo grado e che in appello era stato depositato un prospetto analitico, acquisito ex art. 437 cod. proc. civ. Ha inoltre rigettato l’eccezione di irripetibilità, ritenendo applicabile la relativa disciplina al solo caso di errore imputabile all’ente erogatore. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi; l’Istituto resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., della legge n. 241/1990 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’Istituto, onerato della prova dei fatti costitutivi dell’indebito, avrebbe specificato le ragioni della riliquidazione solo in grado di appello, mediante il prospetto acquisito ex art. 437 cod. proc. civ.

La Corte ritiene il motivo inammissibile. Il dovere di specificità imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. imponeva al ricorrente di trascrivere l’intero contenuto della memoria di costituzione, onde consentire la verifica circa l’esistenza della deduzione contestata: la sola riproduzione di uno stralcio non basta. La censura è inoltre erronea laddove prospetta una mutatio libelli, trattandosi di mere difese del convenuto e non di una domanda.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, sostenendo che la liquidazione del trattamento previdenziale è dipesa dall’erronea comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, fatto a sé non imputabile.

La Corte enuncia le quattro condizioni dell’irripetibilità e richiama il proprio orientamento (Sez. Lav. n. 10337 del 2023). Osserva che la corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui non sussiste errore imputabile all’ente erogatore quando la liquidazione avvenga sui dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non esistendo un onere di verifica preventiva (Sez. Lav. n. 17417 del 2016), orientamento consolidato (Sez. Lav. n. 2692 del 2024) e non contraddetto dal precedente citato dal ricorrente, relativo a fattispecie diversa.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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