Il conglobamento mensile del TFR nel lavoro carcerario va dedotto e provato dal ricorrente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21152 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro carcerario, la questione giuridica che implichi un accertamento di fatto e che non risulti trattata nella sentenza impugnata, se proposta per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile: il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. La mera indicazione di una voce “anzianità” nelle buste paga non è sufficiente a desumere l’esistenza di un accordo di conglobamento del TFR nella retribuzione mensile, essendo necessaria l’indicazione delle fonti, convenzionali o legali, che lo abbiano previsto, tanto più quando si deduca una deroga all’art. 2120 cod. civ.
Il Fatto
Un detenuto lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere l’adeguamento, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 354 del 1975, della retribuzione per l’attività prestata in modo continuativo dal 2002 al 2016. La Corte d’appello di Roma, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento in ragione dell’unicità del rapporto di lavoro, ma aveva escluso le differenze sul TFR, ritenendo il rapporto ancora in atto e non provata la sua cessazione.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che tra le parti sussisteva un accordo di conglobamento in base al quale il TFR sarebbe stato erogato mensilmente, come emergerebbe dalle buste paga e dalla mancata contestazione del Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la questione dell’accordo di conglobamento era nuova, non essendo mai stata dedotta nei gradi di merito né risultando trattata nella sentenza impugnata. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’atto processuale in cui la questione era stata sollevata.
Quanto al merito, la Corte ha escluso che il conglobamento potesse desumersi dalla sola voce “anzianità” presente in busta paga, richiedendo l’indicazione delle fonti convenzionali o legali che lo prevedessero. L’accantonamento mensile del TFR costituisce, infatti, un’eccezione alla regola dell’art. 2120 cod. civ., che prevede la corresponsione al momento della cessazione del rapporto o mediante anticipazioni una tantum al ricorrere di determinate condizioni.
La Corte ha altresì precisato che la nota ministeriale del 1993, richiamata dal ricorrente, non era stata integralmente riprodotta nel ricorso, impedendo ogni verifica. L’esistenza dell’accordo avrebbe comunque richiesto accertamenti fattuali, non esperibili in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese, è stato rigettato: la Corte ha ritenuto sussistenti le gravi ragioni di compensazione, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia di decorrenza della prescrizione e il consolidamento dell’orientamento solo nel 2024. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese in favore del Ministero, mentre nei confronti dell’INPS le spese sono state interamente compensate per l’atteggiamento neutro dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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