Notifica dell’appello alla società cancellata e ultrattività del mandato al difensore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8628 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l’atto di appello può essere validamente notificato presso il procuratore costituito per la società nei gradi precedenti, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ. La cancellazione, estinguendo la società, la priva della capacità di stare in giudizio, sicché il difensore non può dichiarare l’estinzione e contestualmente costituirsi per la società, restando esclusa l’ultrattività del mandato in tale evenienza. Ne consegue che deve dichiararsi l’interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta; diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono nulli, con necessità di rinnovazione.
Il Fatto
La società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, avverso otto cartelle esattoriali, convenendo l’INPS e l’agente della riscossione. Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava che nulla era dovuto in virtù delle cartelle.
L’INPS proponeva appello notificandolo al difensore costituito per la società nel giudizio di primo grado. Nel corso del gravame si costituiva il liquidatore della società, rappresentando che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese dopo la pubblicazione della sentenza di appello. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la notifica inesistente perché effettuata al procuratore della società ormai cancellata anziché ai soci. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 cod. civ., 300 e 330 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La decisione impugnata non si era attenuta ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione.
Il Collegio ha ricostruito l’orientamento consolidato: in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l’appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore dei precedenti gradi non può dichiarare l’estinzione e contestualmente costituirsi per la società, restando esclusa l’ultrattività del mandato. Ne deriva la necessità di dichiarare l’interruzione del processo, per consentire la riassunzione nei confronti dei soci, successori della società estinta.
La motivazione richiama il percorso tracciato dalle Sezioni Unite n. 6070 del 12/03/2013, che hanno configurato un meccanismo di tipo successorio con effetto interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., e dalle Sezioni Unite n. 15295 del 04/07/2014, che hanno attenuato il rigore della regola in forza dell’ultrattività del mandato alla lite quando l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi dell’art. 300 cod. proc. civ.
Il Collegio ha poi richiamato il principio di diritto espresso da Cass. 05/01/2022, n. 190: l’ultrattività del mandato si applica anche quando la cancellazione della società sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello e in pendenza del termine per il ricorso per cassazione, senza che il procuratore della società estinta abbia notificato l’evento alla controparte; questa può pertanto notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso presso il domicilio del difensore.
Il Collegio ha ritenuto tale ultimo principio enunciato in una fattispecie del tutto analoga a quella esaminata, in cui la cancellazione era intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e nelle more della proposizione del gravame, senza comunicazione o notifica del procuratore all’altra parte. Ha quindi dato continuità al costante orientamento, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello già dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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