Esente IMU solo abitazione classificata come tale in catasto (Cass. civ. Sez. V n. 5444 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI e di IMU, ai fini del trattamento esonerativo previsto per l’abitazione principale rileva l’oggettiva classificazione in catasto dell’immobile, non la destinazione di fatto. L’immobile iscritto come ufficio-studio con attribuzione della categoria A/10 resta soggetto all’imposta anche se utilizzato come abitazione, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008. È onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento per la diversa destinazione. Il regime non è mutato con l’istituzione dell’IMU, per effetto dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 201/2011. La censura che deduca il travisamento della prova senza rispettare la correlazione tra vizio sostanziale e processo è inammissibile per errata sussunzione.
Il Fatto
La contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi a un’unità immobiliare ubicata in Roma, censita in catasto in categoria A/10: il primo per omesso versamento dell’ICI per l’anno 2011, il secondo per insufficiente versamento dell’IMU per l’anno 2012. La contribuente deduceva di essere comproprietaria per quota e di avere diritto all’agevolazione per l’abitazione principale, avendo ivi la residenza.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo la comproprietà per quota e l’agevolazione per entrambe le annualità. La Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione, sul rilievo della proprietà esclusiva risultante dalle risultanze catastali e della incompatibilità della categoria A/10 con l’agevolazione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La dichiarazione di «persistente interesse alla decisione della causa», depositata prima della scadenza del termine, va ricondotta all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha tardivamente riproposto la questione della illegittimità degli atti impositivi per l’applicazione integrale dei tributi: la memoria non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.
Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per travisamento della prova, è inammissibile. Il vizio è stato qualificato come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., mentre il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se il fatto probatorio non è controverso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; se invece riflette la lettura del fatto prospettata da una parte, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) o n. 5), cod. proc. civ. Si è dunque verificato un vizio di sussunzione, non scusabile. La doglianza non consente di individuare in cosa consista il travisamento né la contraddittorietà tra i dati probatori.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 93/2008 esclude dall’ICI l’unità adibita ad abitazione principale, richiamando la nozione del d.lgs. n. 504/1992. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che rilevi l’oggettiva classificazione in catasto: l’immobile iscritto in A/10 è imponibile, spettando al contribuente che chieda l’esenzione impugnare l’atto di classamento.
Il regime non è mutato con l’IMU: l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 e l’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 201/2011 confermano che l’esclusione esige la corrispondente classificazione catastale. Il ricorso è respinto. La manifesta inammissibilità e infondatezza giustificano la condanna d’ufficio ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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