La compensazione delle spese non può fondarsi su un inesistente contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16617 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite nel processo tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156/2015, può essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Il mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, anche ove non espressamente codificato, può integrare una di tali gravi ed eccezionali ragioni, ma la relativa decisione resta pur sempre soggetta all’obbligo di motivazione discendente dall’art. 111, sesto comma, Cost. La compensazione è pertanto illegittima quando sia motivata con un asserito contrasto giurisprudenziale che, alla luce dei precedenti citati dalla stessa sentenza, non sussiste affatto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, accertando un maggior valore della cessione d’azienda, pari all’importo di un debito ceduto ritenuto non inerente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di II grado aveva invece accolto l’appello, reputando fondata la censura relativa al difetto di sottoscrizione dell’avviso per mancata produzione dell’atto di delega, annullando l’atto e compensando integralmente le spese di lite, sul rilievo del “ripetuto contrasto giurisprudenziale di legittimità” sulla questione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso principale dell’Agenzia. Quanto al primo motivo, la censura di inammissibilità del motivo d’appello per novità della questione è infondata: la contestazione della mancata allegazione della delega alla sottoscrizione costituiva specifico argomento della più ampia doglianza relativa alla carenza di potere del delegato alla firma, già formulata nel ricorso introduttivo, e attiene al thema decidendum. Quanto al secondo motivo, la motivazione della sentenza d’appello supera la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuando chiaramente il fondamento della decisione.
Accolto invece il terzo motivo di ricorso incidentale. La Corte ricostruisce il quadro normativo in tema di spese nel giudizio tributario: l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, novellato dal d.lgs. n. 156/2015, ha introdotto una disciplina autonoma rispetto all’art. 92 c.p.c., ammettendo la compensazione solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Il mutamento giurisprudenziale su questione dirimente, in quanto riconducibile alla clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni, può giustificarla.
Nel caso di specie, però, la sentenza impugnata fonda la compensazione proprio sull’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ma al contempo cita una pluralità di precedenti di legittimità del tutto conformi sull’obbligo dell’Amministrazione di dimostrare la sussistenza della delega. La numerosa giurisprudenza citata escludeva l’esistenza del dedotto contrasto, rendendo la compensazione priva di una valida giustificazione.
La Corte accoglie quindi il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione, per la rinnovata regolamentazione delle spese di merito.
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Nota della Redazione
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