Denuncia di successione non vale come accettazione tacita dell’eredità (Cass. civ. Sez. II n. 5474 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione non integrano accettazione tacita dell’eredità. Trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale e di scopo conservativo, il giudice del merito può legittimamente escludere che essi esprimano l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede. Solo l’accettazione espressa, nelle forme dell’art. 475 c.c., consente di ricostruire la continuità delle trascrizioni sull’immobile pignorato, ai sensi degli artt. 2648 e 2650 c.c. In difetto di tale atto, l’accertamento giudiziale resta l’unico mezzo per proseguire l’esecuzione. Nel giudizio di legittimità, inoltre, la morte della parte intervenuta dopo l’instaurazione non determina interruzione del processo né consente l’ingresso degli eredi.

Il Fatto

La creditrice conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la figlia dei propri debitori per accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità e poter così proseguire, attraverso la continuità delle trascrizioni, l’esecuzione immobiliare su un cespite già di proprietà degli originari debitori.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione della convenuta, escludendo che la denuncia di successione valesse come accettazione espressa o tacita e ritenendo l’accertamento giudiziale l’unico modo per la creditrice di ricostruire la continuità delle trascrizioni. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con undici motivi; resisteva la controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di rinvio formulata dal difensore per il decesso della ricorrente. La richiesta è respinta in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), considerata la pendenza ultraquinquennale del giudizio di legittimità. Nel giudizio di cassazione, per la particolare struttura del procedimento, non è applicabile l’interruzione del processo: la morte della parte sopravvenuta all’instaurazione non assume rilievo né apre il processo agli eredi (Sez. L. n. 1757 del 29 gennaio 2016).

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per mancata captazione della ratio decidendi. La Corte d’appello aveva fondato la decisione sulla distinzione tra denuncia di successione e accettazione dell’eredità. La denuncia, pur correttamente trascritta per evitare sanzioni fiscali, non equivale all’accettazione prevista dall’art. 475 c.c., non emergendo dagli atti alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il principio è confermato: sono privi di rilevanza, ai fini dell’accettazione tacita, gli atti che per natura e finalità non esprimono in modo certo l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede (Sez. 2 n. 4843 del 19 febbraio 2019).

Il secondo motivo, sull’asserito difetto di interesse ad agire, è parimenti inammissibile, non confrontandosi con la decisione impugnata secondo cui l’accertamento giudiziale era l’unico mezzo per ricostruire la continuità delle trascrizioni.

Il terzo motivo, sulla mancata sottoposizione della controversia alla mediazione obbligatoria, è infondato. Il preventivo esperimento della mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 è condizione di procedibilità, ma l’improcedibilità va eccepita a pena di decadenza o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza; in grado d’appello il giudice può disporre la mediazione ma non vi è obbligato.

I motivi dal quarto all’undicesimo sono tutti inammissibili. Quelli imperniati sulla “degiurisdizionalizzazione” difettano di specificità e introducono un tema nuovo, sollevato per la prima volta in legittimità. Le residue censure prospettano violazioni di legge senza specificità, non indicando le norme violate né raffrontandole con le affermazioni della sentenza impugnata. L’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. impone al ricorrente di esaminare il contenuto precettivo delle norme e di raffrontarlo con la decisione, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Sez. U. n. 23745 del 28 ottobre 2020). Correttamente, infine, è applicata la regola della soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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