Prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999 per i medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 18536 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370. Tale norma ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo così definitivo l’inadempimento residuale dello Stato e cristallizzando la lesione. Le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non inibiscono il decorso della prescrizione, che non richiede iniziative giurisdizionali. Il motivo che ripropone questione di diritto già risolta da oltre un decennio è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati, o loro eredi, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il M.I.U.R. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione iniziati prima dell’anno accademico 1991/1992.
Il giudice di prime cure dichiarava prescritte le pretese creditorie. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermava il rigetto, ritenendo che il dies a quo del termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciando la violazione dei principi sul decorso della prescrizione e chiedendo, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale: la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri dirigenti medici a cui il ricorso non è stato notificato. Trattandosi di litisconsorti facoltativi, è applicabile l’art. 332 cod. proc. civ. e non occorre ordinare la notificazione dell’impugnazione, ormai ad essi preclusa. Quanto alla posizione dei ricorrenti diversi dal solo firmatario dell’istanza di decisione, essa resta processualmente distinta ex art. 335 cod. civ.: per costoro si dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., condividendosi la proposta di definizione anticipata del Consigliere delegato. La questione della decorrenza della prescrizione del credito para-risarcitorio da trasposizione tardiva delle direttive è già risolta da oltre un decennio con principi fermi e costantemente ribaditi: il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo.
La Corte respinge gli argomenti basati sulle pretese incertezze inibenti la decorrenza: l’individuazione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione; la natura dell’azione non ha rilievo stante la più ampia durata decennale del termine; la legittimazione passiva spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio, mentre l’evocazione di un diverso organo statuale costituisce mera irregolarità sanabile ex art. 4 legge n. 260/1958. La Corte ribadisce che alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita, con la aestimatio del 1999, un’obbligazione satisfattiva di debito di valuta, e che il richiamo alla pronuncia CGUE 03/03/2020, causa C-590/20 attiene a diversa questione, non interferente.
Infine, quanto all’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, la Corte chiarisce che la norma può incidere sul termine applicabile, previa verifica della durata residua ex art. 252 disp. att. cod. civ., ma non sulla sua decorrenza. Il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. consente l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. anche in assenza di costituzione della controparte, sostituendo il presupposto della decisione conforme alla proposta a quelli ordinari.
Nota della Redazione
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