Prova della notifica a mezzo posta dell’appello tributario e distinta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 5485 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, nonché della c.d. distinta di spedizione contenente gli estremi delle raccomandate. Il timbro apposto sulla distinta cumulativa attesta la consegna dell’atto all’ufficio postale e non può assumere altro significato. Ai fini del rispetto del termine per l’impugnazione rileva, pertanto, la data di consegna all’ufficio postale e non quella del successivo inoltro del plico al destinatario. È pertanto erronea la valutazione che, esaminando le risultanze del sito web del gestore postale e trascurando la distinta, consideri tardiva l’impugnazione.

Il Fatto

La contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per i periodi d’imposta 2008 e 2009, conseguente alla mancata risposta a un questionario. La CTP di Catania accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello.

La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello dichiarandolo inammissibile per tardività: l’atto risultava spedito il 13 giugno 2016, a fronte del deposito della sentenza di primo grado avvenuto il 10 dicembre 2015. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo. La contribuente rimaneva intimata. Con precedente ordinanza la Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito per verificare la tempestività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 22 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la CTR, nel valutare la tempestività, avrebbe esaminato le risultanze del sito web del gestore postale anziché la c.d. distinta presentata all’atto della spedizione.

Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti di merito emerge che il 10 giugno 2016, ultimo giorno utile e dunque tempestivamente, l’Ufficio ha consegnato all’ente postale l’atto di impugnazione per la spedizione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui, quanto alla prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello nel processo tributario, essa è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle Poste, la cui veridicità è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico. Si richiamano, tra le altre, Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 19547 del 19.07.2019 e Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 14163 del 04.06.2018.

Il principio è ulteriormente precisato: la prova del perfezionamento della notifica è validamente fornita dall’elenco di trasmissione recante il timbro datario, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo sulla distinta cumulativa altro significato se non quello di attestazione della consegna all’ufficio postale. In applicazione di tale regola, e in termini Cass. Sez. 5, sentenza n. 22878 del 29.09.2017, si è ritenuta la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità delle notifiche delle impugnazioni, della produzione della distinta di spedizione in luogo delle singole ricevute, valendo l’indicazione di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (conf. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 4151 del 18.02.2020).

Nel ritenere irrilevante la consegna all’ufficio postale avvenuta tempestivamente e nel limitare l’indagine alla data di materiale inoltro del plico al destinatario, la CTR ha commesso l’errore di diritto denunciato. L’impugnazione è pertanto accolta, la sentenza cassata con rinvio al giudice di appello, che esaminerà il merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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