La nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. è sanata dalla ricezione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 16340 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di temporanea irreperibilità del destinatario si perfeziona, per questi, con il ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Tale ricevimento realizza la conoscibilità legale dell’atto e non la sua conoscenza effettiva, ponendo il destinatario nelle condizioni di attivarsi per il ritiro e per la predisposizione delle proprie difese. L’eventuale nullità della notificazione per l’omissione di uno degli adempimenti previsti dalla norma è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., anche quando il destinatario abbia ricevuto la raccomandata informativa e abbia volontariamente omesso di ritirare l’atto, determinando la compiuta giacenza. In tal caso, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. può essere superata solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto. Dal ricevimento della raccomandata informativa decorre il termine perentorio per l’impugnazione dell’atto impositivo notificato.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi tassabili. In via preliminare, eccepiva l’inesistenza della notifica dell’avviso, sostenendo che il termine per impugnare decorresse solo dalla successiva notifica di misure cautelari.

La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata consegnata al contribuente in data 28.12.2012 e che il ricorso era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. La Commissione Tributaria Regionale, adita dal contribuente, accoglieva il gravame ritenendo nulla la notifica e tempestivo il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, notificato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, come previsto dall’art. 370 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Ha altresì escluso l’esame dell’istanza di rimessione in termini, poiché il difensore della parte intimata non era comparso all’udienza di discussione: l’esercizio del diritto di difesa rilevante per il dovere decisorio della Corte è solo quello manifestato tramite la partecipazione all’udienza.

Nel merito, la Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della C.T.R. per aver ritenuto nulla la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per l’asserita mancata spiegazione delle ragioni del ricorso alla procedura.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Ciò anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto la raccomandata informativa e abbia scelto di ometterne il ritiro, potendo la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. essere superata solo con la prova dell’impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell’atto.

La Corte ha ribadito il principio, già affermato da Cass. n. 14452/2025 e dalla giurisprudenza precedente, secondo cui la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa. Tale ricevimento realizza la conoscibilità legale dell’atto, consentendo al destinatario di attivarsi per il ritiro e per la difesa. Solo se la raccomandata non viene ricevuta, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva ricevuto personalmente la raccomandata informativa il 28.12.2012 e aveva volontariamente omesso di ritirare l’atto. Da tale data doveva pertanto decorrere il termine perentorio per proporre ricorso. La C.T.R. avrebbe dovuto confermare la pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., per intervenuta decadenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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