Operazioni soggettivamente inesistenti: la mancata risposta al questionario è elemento rilevante (Cass. civ. Sez. 5 n. 9181 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici. La mancata risposta del contribuente al questionario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non può essere derubricata a circostanza irrilevante per la ricostruzione della soggettiva inesistenza delle operazioni contestate. Ove l’Amministrazione abbia assolto all’onere probatorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato gli appelli avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano accolto i ricorsi della società, esercente attività di compravendita di autovetture, e del socio unico. Le contestazioni riguardavano tre avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette e IVA per l’anno 2011 e al reddito da partecipazione del socio, emessi a seguito di una verifica effettuata nei confronti di un soggetto terzo, al quale era stato contestato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Le riprese si inquadravano in un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, innescato dalla mancata risposta al questionario. La società aveva dimostrato di avere effettivamente acquistato e rivenduto le autovetture, sostenendo che l’inesistenza soggettiva fosse priva di fondamento per mancanza di prova sulla consapevolezza che il cessionario reale fosse diverso da quello formale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972 con riferimento all’accertamento nei confronti della società per l’anno 2011. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce del corretto riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
La Suprema Corte ha ricordato il principio secondo cui l’Amministrazione deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche in via presuntiva con elementi oggettivi e specifici, dovendosi verificare se il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
La Corte ha criticato la sentenza impugnata per avere qualificato come un “mero inadempimento” la mancata risposta al questionario. Tale circostanza non può essere considerata irrilevante nella ricostruzione della soggettiva inesistenza delle operazioni, potendo costituire un elemento indiziario da valutare nel complesso degli altri elementi raccolti dall’Ufficio.
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale, la quale ha definito i limiti del diritto al silenzio del contribuente alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 14, comma 3, lettera g), PIDCP e degli artt. 24 e 111 Cost. La Consulta ha ritenuto legittima la preclusione probatoria per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente a favore del contribuente, sempre che non siano già in possesso dell’Amministrazione, chiarendo il delicato equilibrio tra diritti di difesa ed esigenze di accertamento fiscale.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, relativo alla nullità del procedimento per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e all’opposizione del giudicato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame dei profili assorbiti e per il regolamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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