Inammissibile il ricorso privo di sommaria esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 5699 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a una sintesi della decisione impugnata, senza indicare, sia pure in modo sommario, le reciproche pretese delle parti, le eccezioni, le difese e lo svolgersi della vicenda processuale, non soddisfa il requisito di contenuto-forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Tale disposizione risponde all’esigenza di consentire alla Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza ricorso ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata. La funzione del requisito non è di mero formalismo, ma di garanzia della piena intellegibilità delle censure. La nuova formulazione della norma, pur non applicabile ratione temporis, conferma il consolidamento del principio. Il vizio investe l’atto nella sua interezza e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Una società proprietaria di un capannone industriale ne aveva concesso la locazione a un’altra società. Pochi mesi dopo la consegna, nell’ottobre 2012, l’immobile andava quasi completamente distrutto a seguito di un incendio. La locatrice agiva in giudizio davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, invocando gli artt. 1587 e 1588 cod. civ. e gli artt. 2043 e 2051 cod. civ., oltre al pagamento dei canoni rimasti impagati.

Il Tribunale accoglieva la domanda condannando la conduttrice al risarcimento ex art. 1588 cod. civ. L’appello proposto dalla conduttrice era respinto dalla Corte d’appello, che confermava integralmente la decisione di primo grado. La conduttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte si sofferma in via preliminare sull’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Rileva che l’esposizione del fatto contenuta nel ricorso è gravemente insufficiente. Il requisito della sommaria esposizione dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, impone di garantire alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo di legittimità, da Sez. Un. n. 11653 del 2006 a Sez. Un. n. 2602 del 2003, secondo cui il ricorso deve contenere l’indicazione, sia pure in modo non analitico, ma sommario, delle reciproche pretese, delle eccezioni e delle difese di ciascuna parte, dello svolgersi della vicenda processuale e delle argomentazioni essenziali su cui si fondano le sentenze di merito.

Nel caso esaminato, all’esposizione dei motivi è premessa soltanto una sintesi della decisione impugnata: il ricorso si limita a riferire che il giudice di primo grado aveva condannato la conduttrice al risarcimento, che la questione riguardava il perimento del capannone per incendio doloso e che la Corte territoriale aveva confermato la decisione. Manca del tutto la ricostruzione delle pretese e delle difese.

Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile. In via gradata il Collegio rileva l’inammissibilità di tutti i motivi: il primo non indica la motivazione asseritamente violata e sollecita una rivalutazione di fatto; il secondo denuncia l’art. 295 cod. proc. civ., che non disciplina il rapporto tra processo civile e penale; il terzo non spiega le violazioni denunciate; il quarto si risolve in una richiesta di rivalutazione della quaestio facti.

La Corte osserva inoltre che la decisione impugnata sarebbe conforme alla giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. n. 27089/2024) secondo cui, nell’ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita del bene se non provi che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile, essendo l’art. 1588 cod. civ. a porre a suo carico una presunzione di colpa superabile con la prova positiva di una causa esterna. All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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