Rinvio ex art 320 cpc concesso anche per difese assertive (Cass. civ. Sez. II n. 7853 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ. va interpretato in conformità al principio del contraddittorio, nel senso che il giudice è tenuto a fissare la nuova udienza non soltanto quando l’attività svolta dalle parti in prima udienza renda necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova, ma anche quando renda necessaria una più ampia attività assertiva. La regola opera, in particolare, quando l’attore debba replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in prima udienza. La qualificazione della natura dell’illecito — istantaneo ad effetti permanenti ovvero permanente — costituisce poi mera difesa e rientra nei poteri del giudice di merito, che deve provvedervi anche in assenza di specifica deduzione di parte.
Il Fatto
Alcuni proprietari di immobili agivano in giudizio davanti al Giudice di Pace di Prato per ottenere il risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti da unità immobiliari dei convenuti, oltre al rimborso delle spese delle consulenze svolte in sede di accertamento tecnico preventivo. Il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo il diritto prescritto, poiché la causa era stata intrapresa nel 2013 a fronte di un fenomeno manifestatosi per la prima volta nel 2003.
Il Tribunale di Prato, in secondo grado, confermava il rigetto, salvo che sulla quantificazione delle spese. Riteneva erronea la qualificazione dell’illecito come istantaneo ad effetti permanenti, ma reputava tardiva la relativa deduzione degli attori, formulata solo con le note ex art. 320 cod. proc. civ. e non in occasione della prima udienza di comparizione. Gli attori ricorrevano quindi per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 320 cod. proc. civ., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto preclusa agli attori la possibilità di svolgere precisazioni e attività assertiva per resistere all’eccezione di prescrizione dei convenuti. La censura è fondata.
La Corte richiama la sentenza della Corte cost. n. 447 del 12.11.2002, che, investita della legittimità costituzionale degli artt. 319 e 320 cod. proc. civ., ha affermato che il principio del contraddittorio impone di interpretare la norma in armonia con il leale svolgimento del procedimento. L’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., pur riferendosi letteralmente all’attività probatoria, esprime una direttiva generale applicabile ogni volta in cui l’ampliamento del thema decidendum verificatosi in prima udienza ne comporti la necessità.
Sarebbe in contrasto con il contraddittorio ritenere che il giudice di pace possa non fissare la nuova udienza quando questa serva per l’attività assertiva, pur dovendo provvedervi quando riguardi l’attività probatoria logicamente conseguente. In coerenza con tale principio la Corte richiama Cass. Sez. II n. 8108 del 21.04.2016, secondo cui al giudice di pace va concesso un rinvio all’attore che lo richieda per replicare alla domanda riconvenzionale, nonché Cass. Sez. III n. 9350 del 10.04.2008, Cass. Sez. III n. 5096 del 06.03.2007 e Cass. Sez. III n. 18498 del 25.08.2006.
A ciò si aggiunge che la deduzione sulla natura permanente dell’illecito avrebbe dovuto essere considerata mera difesa e non attività soggetta a preclusione, poiché la qualificazione della natura dell’illecito rientra nelle prerogative del giudice di merito, che può e deve provvedervi anche in assenza di specifica deduzione di parte.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri. La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e la causa è rinviata al Tribunale di Prato, in differente composizione, perché proceda a un rinnovato esame del merito tenendo conto delle allegazioni difensive prospettate con la memoria ex art. 320 cod. proc. civ., provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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